Art. 2. L'Istituto e' amministrato da un consiglio d'amministrazione costituito da: a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; b) un rappresentante del comune; c) il direttore dell'istituto; d) un insegnante eletto dal collegio dei professori. Possono essere chiamati a far parte del consiglio, in numero non superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano un notevole contributo economico al funzionamento dell'istituto. Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di segretario del consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito dal segretario economo. La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che designa tra i consiglieri il presidente. Il consiglio d'amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Per gravi motivi il Ministro per la pubblica istruzione puo' sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio d'amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria. Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre un anno dalla data di' emanazione del decreto di scioglimento.