(Statuto dell'Istituto d'arte di San Leucio di Caserta-art. 2)
                               Art. 2. 
 
  L'Istituto  e'  amministrato  da  un  consiglio   d'amministrazione
costituito da: 
    a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione; 
    b) un rappresentante del comune; 
    c) il direttore dell'istituto; 
    d) un insegnante eletto dal collegio dei professori. 
  Possono essere chiamati a far parte del consiglio,  in  numero  non
superiore a due, quelle persone o quegli enti che diano  un  notevole
contributo economico al funzionamento dell'istituto. 
  Il direttore dell'istituto esercita le funzioni di  segretario  del
consiglio d'amministrazione e, in tale ufficio, puo' essere assistito
dal segretario economo. 
  La nomina del consiglio d'amministrazione e' disposta  con  decreto
del  Ministro  per  la  pubblica  istruzione,  che  designa   tra   i
consiglieri il presidente. 
  Il consiglio d'amministrazione dura  in  carica  tre  anni  e  puo'
essere riconfermato. 
  Per gravi motivi  il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione  puo'
sciogliere, con suo decreto motivato, il consiglio  d'amministrazione
e  nominare  un   commissario   governativo   per   l'amministrazione
straordinaria. 
  Il consiglio d'amministrazione dovra' essere ricostituito non oltre
un anno dalla data di' emanazione del decreto di scioglimento.