Art. 3. Sono di competenza del consiglio di amministrazione: a) la compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; b) la designazione dell'istituto di credito cassiere e la stipulazione della convenzione concernente il servizio di cassa; c) le proposte di prelevamento dal fondo di riserva e dal fondo avanzi di amministrazione, nonche' le proposte di storno di somme dall'uno all'altro capitolo o articolo di bilancio; d) le proposte di acccttazione di lasciti' e donazioni, di alienazioni di beni immobili e di titoli; e) le istanze di radiazione di crediti inesigibili e di alienazione o eliminazione di suppellettili ed attrezzature divenute inservibili; f) le richieste di spese straordinarie; g) la determinazione in misura non superiore a L. 50.000 del fondo di anticipazione al segretario economo per le minute spese; h) il conferimento nelle more dell'espletamento dei relalivi concorsi, di incarichi al personale non insegnante non di ruolo per la copertura dei posti vacanti previsti dalla pianta organica, ai senSi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1962, n. 163; i) l'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio al personale insegnante con incarico triennale, nonche' al personale non insegnante non di ruolo assunto in servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 9 aprile 1962, n. 163; l) la concessione di congedi straordinari per motivi di famiglia, di salute e di puerperio al personale insegnante e non insegnante non di ruolo. Il consiglio di amministrazione adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e provvede inoltre a formulare ogni proposta intesa ad assicurare la migliore efficienza didattica e funzionale dell'istituto.