Art. 4. Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa dell' Istituto e' affidato a due revisori dei conti, dei quali uno e' nominato dal provveditore agli studi e l'altro dal direttore della Direzione provinciale del tesoro. I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni, assistono alle riunioni del consiglio d'amministrazione e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto. Essi esaminano anche le altre gestioni di cui al successivo art. 5 compresa quella della cassa scolastica. I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.