VITTORIO EMANUELE II 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la Legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il Regolamento  approvato
col Regio Decreto del 21 luglio 1866, n. 3069; 
 
  Visto  il  Regio  Decreto  del   14   dicembre   1866,   n.   3384,
sull'ordinamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per  il
quale  all'articolo  1  e'  posta  l'Amministrazione   stessa   nella
dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del  Nostro  Guardasigilli,  Ministro  di  Grazia  e
Giustizia e Culti, di concerto con quello delle Finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le resoluzioni e i provvedimenti che  l'Amministrazione  del  Fondo
per il culto prendera' nei limiti e secondo le norme assegnate  dalla
Legge 7 luglio 1866, e  quelli  che  avra'  deliberati  il  Consiglio
speciale da cui  e'  assistita,  sono  soggetti  alla  revisione  del
Ministero di Grazia e  Giustizia  e  dei  Culti,  ognora  quando  sia
portata  contro  i  medesimi  opposizione  e  gravame   dalle   parti
interessate, sentito sempre il Regio Consiglio di Stato, allorche' si
tratti di affari nei quali abbia  deliberato  il  Consiglio  speciale
surriferito.