VITTORIO EMANUELE II PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la Legge 7 luglio 1866, n. 3036, ed il Regolamento approvato col Regio Decreto del 21 luglio 1866, n. 3069; Visto il Regio Decreto del 14 dicembre 1866, n. 3384, sull'ordinamento dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per il quale all'articolo 1 e' posta l'Amministrazione stessa nella dipendenza del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e Culti, di concerto con quello delle Finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. Le resoluzioni e i provvedimenti che l'Amministrazione del Fondo per il culto prendera' nei limiti e secondo le norme assegnate dalla Legge 7 luglio 1866, e quelli che avra' deliberati il Consiglio speciale da cui e' assistita, sono soggetti alla revisione del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, ognora quando sia portata contro i medesimi opposizione e gravame dalle parti interessate, sentito sempre il Regio Consiglio di Stato, allorche' si tratti di affari nei quali abbia deliberato il Consiglio speciale surriferito.