Art. 2. In tutti gli affari che non sono di mera amministrazione, e di privato e speciale interesse, ma che importano resoluzioni di massima, o interessano le norme direttive, le vedute generali di governo, o le discipline dei due Ministeri di Grazia, Giustizia e Culti, e delle Finanze, dovra' sempre farsi relazione in iscritto al Ministero dei Culti, per attendere da esso le istruzioni e i provvedimenti; sentiti, ove occorra, il Ministero delle Finanze e il Regio Consiglio di Stato.