Art. 2. 
 
  In tutti gli affari che non sono  di  mera  amministrazione,  e  di
privato  e  speciale  interesse,  ma  che  importano  resoluzioni  di
massima, o interessano le norme  direttive,  le  vedute  generali  di
governo, o le discipline dei due Ministeri  di  Grazia,  Giustizia  e
Culti, e delle Finanze, dovra' sempre farsi relazione in iscritto  al
Ministero dei  Culti,  per  attendere  da  esso  le  istruzioni  e  i
provvedimenti; sentiti, ove occorra, il Ministero delle Finanze e  il
Regio Consiglio di Stato.