Art. 4. 
 
  I rapporti dell'Amministrazione del Fondo per il  culto  col  Regio
Consiglio di Stato, e colla Commissione  Parlamentare  di  vigilanza,
dovranno aver luogo per mezzo  del  Ministero  dei  Culti,  al  quale
percio' saranno rimesse le carte relative.