(Regolamento-art. 1)
 
                             REGOLAMENTO 
                    PER LE INTENDENZE DI FINANZA 
 
                               Art. 1. 
 
  Le Intendenze di finanza, istituite col Decreto  del  26  settembre
1869, n. 5286, esercitano nel territorio della  rispettiva  Provincia
le seguenti attribuzioni: 
 
    a)  Amministrano  i  beni  patrimoniali  immobili  dello   Stato,
eccettuati quelli assegnati ad un servizio governativo dipendente  da
un Ministero diverso da quello di Finanze, ed amministrano e tutelano
anche quelli del Demanio pubblico in quanto dipendono  dal  Ministero
di Finanze, salve le competenze degli altri Ministeri; 
 
    b) Amministrano ed hanno in tutela i beni mobili, i diritti e  le
rendite di ogni natura appartenenti al Demanio dello Stato, o da esso
amministrati, compresi i  beni  assegnati  al  Fondo  pel  culto,  ai
termini dell'articolo 2 della Legge del 15 agosto  1867,  e  compresi
anche i fitti che possono ritrarsi da una  porzione  qualunque  degli
immobili addetti ad uso governativo; 
 
    c) Provvedono  all'applicazione  e  riscossione  delle  tasse  di
manomorta, di registro e di bollo, e di ogni qualunque altra tassa  o
provento sul trapasso di proprieta' e sugli affari, ed attendono alla
riscossione delle pene pecuniarie  ed  all'anticipazione  e  ricupero
delle spese di giustizia  penale,  e  di  quelle  che  occorrono  nei
giudizi  civili  nell'interesse  di  persone   ammesse   a   gratuito
patrocinio; 
 
    d) Provvedono alla riscossione delle imposte  sui  beni  rustici,
sui  fabbricati,  sulla  ricchezza  mobile,  sulle  vetture   e   sui
domestici, sulla macinazione dei cereali; 
 
    e) Provvedono alla verificazione  dei  pesi  e  misure,  ed  alla
riscossione delle tasse e proventi dalla medesima risultanti; 
 
    f) Sono incaricate della conservazione del catasto  fondiario,  e
sono pure incaricate della formazione,  compimento  e  rettificazione
del medesimo, dove non si trovino istituiti all'uopo Uffici  speciali
dipendenti direttamente dal Ministero; 
 
    g) Provvedono alla riscossione delle gabelle, cioe' dei  dazi  di
confine, dei diritti marittimi, dei dazi di consumo, della  privativa
dei sali e  tabacchi,  salvo  quanto  con  ispeciali  Regolamenti  e'
riservato agli Uffici delle saline, alla Regia dei tabacchi  ed  alle
Direzioni di Dogana; 
 
    h) Provvedono alla riscossione della tassa sulla coltivazione del
tabacco in Sicilia, della tassa  sulla  fabbricazione  delle  polveri
piriche; 
 
    i) Provvedono in  generale  alla  riscossione  di  ogni  tassa  o
provento che non spetti ad altro Ministero; 
 
    j) Prendono cura di  qualunque  cespite  di  rendita  che  potra'
essere alle Intendenze affidato non solo dal Ministro di Finanze,  ma
anche da altri Ministri di concerto col medesimo; 
 
    k) Provvedono alla gestione del danaro pubblico, gia'  esercitata
dalle Agenzie del Tesoro, a  norma  della  Legge  sulla  contabilita'
dello Stato, e del relativo Regolamento.