REGOLAMENTO PER LE INTENDENZE DI FINANZA Art. 1. Le Intendenze di finanza, istituite col Decreto del 26 settembre 1869, n. 5286, esercitano nel territorio della rispettiva Provincia le seguenti attribuzioni: a) Amministrano i beni patrimoniali immobili dello Stato, eccettuati quelli assegnati ad un servizio governativo dipendente da un Ministero diverso da quello di Finanze, ed amministrano e tutelano anche quelli del Demanio pubblico in quanto dipendono dal Ministero di Finanze, salve le competenze degli altri Ministeri; b) Amministrano ed hanno in tutela i beni mobili, i diritti e le rendite di ogni natura appartenenti al Demanio dello Stato, o da esso amministrati, compresi i beni assegnati al Fondo pel culto, ai termini dell'articolo 2 della Legge del 15 agosto 1867, e compresi anche i fitti che possono ritrarsi da una porzione qualunque degli immobili addetti ad uso governativo; c) Provvedono all'applicazione e riscossione delle tasse di manomorta, di registro e di bollo, e di ogni qualunque altra tassa o provento sul trapasso di proprieta' e sugli affari, ed attendono alla riscossione delle pene pecuniarie ed all'anticipazione e ricupero delle spese di giustizia penale, e di quelle che occorrono nei giudizi civili nell'interesse di persone ammesse a gratuito patrocinio; d) Provvedono alla riscossione delle imposte sui beni rustici, sui fabbricati, sulla ricchezza mobile, sulle vetture e sui domestici, sulla macinazione dei cereali; e) Provvedono alla verificazione dei pesi e misure, ed alla riscossione delle tasse e proventi dalla medesima risultanti; f) Sono incaricate della conservazione del catasto fondiario, e sono pure incaricate della formazione, compimento e rettificazione del medesimo, dove non si trovino istituiti all'uopo Uffici speciali dipendenti direttamente dal Ministero; g) Provvedono alla riscossione delle gabelle, cioe' dei dazi di confine, dei diritti marittimi, dei dazi di consumo, della privativa dei sali e tabacchi, salvo quanto con ispeciali Regolamenti e' riservato agli Uffici delle saline, alla Regia dei tabacchi ed alle Direzioni di Dogana; h) Provvedono alla riscossione della tassa sulla coltivazione del tabacco in Sicilia, della tassa sulla fabbricazione delle polveri piriche; i) Provvedono in generale alla riscossione di ogni tassa o provento che non spetti ad altro Ministero; j) Prendono cura di qualunque cespite di rendita che potra' essere alle Intendenze affidato non solo dal Ministro di Finanze, ma anche da altri Ministri di concerto col medesimo; k) Provvedono alla gestione del danaro pubblico, gia' esercitata dalle Agenzie del Tesoro, a norma della Legge sulla contabilita' dello Stato, e del relativo Regolamento.