Art. 2. L'amministrazione dei beni, diritti e rendite del Demanio e del Fondo pel culto sara' esercitata dalle Intendenze nei proprii Uffici, ove saranno tenuti gl'inventari ed i campioni dei debitori; esse potranno valersi del metodo delle affittanze e delle gestioni economiche, secondo le disposizioni del Ministero. L'Intendente potra', occorrendo, delegare affari di questa amministrazione ai dipendenti Uffici, alle Sotto-Prefetture, e ad altre Autorita' amministrative sotto la propria responsabilita'. Egli provvedera' alle riscossioni mediante ruoli da spedirsi ai dipendenti Uffici contabili, e disporra' a termine di Legge le misure coercitive contro i debitori morosi. Terra' pero' distinte le gestioni e tutti gli atti e conti relativi, a seconda che i beni appartengono al Demanio o al Fondo pel culto, o ad altri enti.