(Regolamento-art. 2)
 
                               Art. 2. 
 
  L'amministrazione dei beni, diritti e rendite  del  Demanio  e  del
Fondo pel culto sara' esercitata dalle Intendenze nei proprii Uffici,
ove saranno tenuti gl'inventari ed  i  campioni  dei  debitori;  esse
potranno  valersi  del  metodo  delle  affittanze  e  delle  gestioni
economiche, secondo le disposizioni del Ministero. 
 
  L'Intendente  potra',  occorrendo,  delegare   affari   di   questa
amministrazione ai dipendenti Uffici,  alle  Sotto-Prefetture,  e  ad
altre Autorita' amministrative sotto la propria responsabilita'. Egli
provvedera' alle riscossioni mediante ruoli da spedirsi ai dipendenti
Uffici contabili, e disporra' a termine di Legge le misure coercitive
contro i debitori morosi. Terra' pero' distinte le gestioni  e  tutti
gli atti e conti relativi, a  seconda  che  i  beni  appartengono  al
Demanio o al Fondo pel culto, o ad altri enti.