Art. 23. L'Intendente veglia a cio' tutti gl'impiegati finanziari adempiano i proprii doveri. Provvede alla debita sorveglianza e controllo sulle operazioni d'ogni Ufficio, determina, in quanto non vi provvedano i Regolamenti, i giri d'ispezione, e da' anche speciali incarichi agl'Ispettori e Sotto-Ispettori; si fa da loro presentare i rapporti di visita, li esamina e provvede secondo le contingenze. Visita egli stesso gli Uffici posti nel luogo di sua residenza, e, dietro l'incarico od autorizzazione del Ministero, anche quelli della Provincia. In casi gravi e di necessita' puo' far queste visite anche senza previa autorizzazione. D'ogni visita riferira' il risultato al Ministero. Vigila alla sicurezza del denaro pubblico esistente presso i Contabili, ed alla esattezza e puntualita' dei versamenti; cura che siano eseguite le ordinarie visite di cassa, ed ordina le straordinarie ove ne riconosca il bisogno.