(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  L'Intendente veglia a cio' tutti gl'impiegati finanziari  adempiano
i proprii doveri. 
 
  Provvede alla debita  sorveglianza  e  controllo  sulle  operazioni
d'ogni Ufficio, determina, in quanto non vi provvedano i Regolamenti,
i giri d'ispezione, e da' anche speciali  incarichi  agl'Ispettori  e
Sotto-Ispettori; si fa da loro presentare i rapporti  di  visita,  li
esamina e provvede secondo le contingenze. 
 
  Visita egli stesso gli Uffici posti nel luogo di sua residenza,  e,
dietro l'incarico od autorizzazione del Ministero, anche quelli della
Provincia. In casi gravi e di necessita' puo' far queste visite anche
senza previa autorizzazione. D'ogni visita riferira' il risultato  al
Ministero. 
 
  Vigila alla  sicurezza  del  denaro  pubblico  esistente  presso  i
Contabili, ed alla esattezza e puntualita' dei versamenti;  cura  che
siano  eseguite  le  ordinarie  visite  di  cassa,   ed   ordina   le
straordinarie ove ne riconosca il bisogno.