(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  L'Intendente, sotto l'osservanza delle  Leggi  e  dei  Regolamenti,
tiene  gli  incanti  pubblici,  le  licitazioni  fra  piu'  aspiranti
invitati, e conduce le trattative private;  stipula  i  contratti  in
tutti gli affari pei quali non si richiegga l'avviso del Consiglio di
Stato, o per i quali sia stato previamente delegato dal Ministero. 
 
  Le  vendite  ed  i  contratti,  pei  quali  non  e'  richiesto  dai
Regolamenti l'avviso del Consiglio di  Stato,  dovranno  essere  resi
esecutorii dal Prefetto; gli altri contratti non  saranno  esecutorii
che quando siano approvati per Decreto del Ministero.