Art. 27. L'Intendente, sotto l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, tiene gli incanti pubblici, le licitazioni fra piu' aspiranti invitati, e conduce le trattative private; stipula i contratti in tutti gli affari pei quali non si richiegga l'avviso del Consiglio di Stato, o per i quali sia stato previamente delegato dal Ministero. Le vendite ed i contratti, pei quali non e' richiesto dai Regolamenti l'avviso del Consiglio di Stato, dovranno essere resi esecutorii dal Prefetto; gli altri contratti non saranno esecutorii che quando siano approvati per Decreto del Ministero.