(Regolamento-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  L'Intendente approva per una durata non  maggiore  di  tre  anni  i
contratti d'affitto di locali ad uso  d'ufficio,  caserma,  posti  di
guardia, magazzini o  per  altro  bisogno  del  servizio,  quando  la
pigione non superi lire 500 annue.