Art. 33. L'Intendente provvede, sotto sua responsabilita', alla custodia dei fondi assegnatigli per spese del suo Ufficio, di quelli datigli in anticipazione, ed in generale degli effetti di valore che pervenissero all'Ufficio. Le fatture di spesa e le ricevute dovranno essere liquidate dalla Ragioneria e vidimate dal primo Ragioniere. La responsabilita' dell'Intendente, rispetto ai fondi a lui consegnati, si estende non solo alla regolarita' della erogazione, ma anche alla giustificazione della necessita' della spesa, sicche' dovra' rispondere del proprio non solo per le spese irregolari, ma anche per le superflue od eccessive.