(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  L'Intendente provvede, sotto sua responsabilita', alla custodia dei
fondi assegnatigli per spese del suo Ufficio, di  quelli  datigli  in
anticipazione,  ed  in  generale  degli   effetti   di   valore   che
pervenissero all'Ufficio. 
 
  Le fatture di spesa e le ricevute dovranno essere  liquidate  dalla
Ragioneria  e  vidimate  dal  primo  Ragioniere.  La  responsabilita'
dell'Intendente, rispetto ai fondi a lui consegnati, si  estende  non
solo alla regolarita' della erogazione, ma anche alla giustificazione
della necessita' della spesa, sicche' dovra' rispondere  del  proprio
non solo per le spese  irregolari,  ma  anche  per  le  superflue  od
eccessive.