Art. 37. I Capi di Sezione dirigono gli Uffici cui furono preposti dall'Intendente. Essi distribuiscono gli affari fra gli impiegati che loro sono assegnati, riservandosene la trattazione di una parte, e particolarmente di quelli di maggior rilievo, o pei quali avessero avuto speciale incarico dall'Intendente. Dirigono i proprii impiegati e ne rivedono i lavori che, riveduti, sottopongono all'approvazione dell'Intendente. In caso d'impedimento l'Intendente destina chi deve sostituirli.