(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
  I  Capi  di  Sezione  dirigono  gli  Uffici  cui  furono   preposti
dall'Intendente. Essi distribuiscono gli affari fra gli impiegati che
loro sono assegnati, riservandosene la trattazione di  una  parte,  e
particolarmente di quelli di maggior rilievo, o  pei  quali  avessero
avuto speciale incarico dall'Intendente. Dirigono i proprii impiegati
e ne rivedono i lavori che, riveduti,  sottopongono  all'approvazione
dell'Intendente. 
 
  In caso d'impedimento l'Intendente destina chi deve sostituirli.