Art. 4. Le Intendenze di finanza dipendono dal Ministero di Finanze, e corrispondono direttamente col Ministro per affari relativi al personale delle Intendenze, al servizio interno, ed alle loro spese. Per gli altri affari dipendenti dallo stesso Ministero corrispondono con i Direttori generali, secondo le rispettive competenze; ad eccezione di quei casi speciali, nei quali il Ministro richieda che la corrispondenza sia rivolta direttamente a lui, ovvero lo stesso Intendente, per la straordinaria gravita' ed urgenza dell'affare, stimi di doverne riferire direttamente al Ministro. Riguardo poi agli affari dipendenti da altri Ministeri, e da essi delegati alle Intendenze, queste corrisponderanno con i medesimi; se non che per quelli relativi al Fondo pel culto la corrispondenza avra' luogo con l'Amministrazione del Fondo istesso.