Art. 43. In occasione della prima nomina ad un posto provvisto di stipendio, ciascun impiegato deve prestare il giuramento alla presenza dell'Intendente o di un suo delegato. Gli impiegati di ogni grado hanno l'obbligo di prestare servizio in qualunque localita' vengano destinati; in caso di rifiuto potranno essere dichiarati dimissionari.