Art. 6.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  Salame  Brianza  sono ripartiti in conformita' del decreto
12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la
ripartizione  dei  costi  derivanti  delle  attivita' dei Consorzi di
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
protette   incaricati   dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali.
  2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della D.O.P. «Salame
Brianza»  appartenenti  alla categoria «imprese di lavorazione» nella
filiera  preparazioni  carni,  individuata  all'art. 4 lettera f) del
decreto  12 aprile  2000,  recante  disposizioni generali relative ai
requisiti di rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle D.O.P. e
delle  I.G.P.,  sono  tenuti  a  sostenere  i  costi  di cui al comma
precedente,  anche  in  caso  di mancata appartenenza al Consorzio di
tutela.