Art. 4.
    Atti di organizzazione degli uffici dirigenziali non generali

  1. Il Direttore centrale, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 16,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive    modificazioni,    adotta   ogni   eventuale   atto   di
organizzazione  interna degli uffici dirigenziali non generali di cui
all'art. 3.