Art. 4. Atti di organizzazione degli uffici dirigenziali non generali 1. Il Direttore centrale, ai sensi degli articoli 4, comma 2, e 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, adotta ogni eventuale atto di organizzazione interna degli uffici dirigenziali non generali di cui all'art. 3.