IL DIRETTORE GENERALE
                degli ammortizzatori sociali e degli
                      incentivi all'occupazione

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
602;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  il  decreto-legge  1° ottobre  1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto-legge n. 328 del 24 novembre
2003 e l'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 febbraio 1996, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   20 marzo  1996,  n.  67,  relativo  alla
individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al
comma 4, art. 6, della citata legge 28 novembre 1996, n. 608;
  Considerato,   tuttavia,   che   da  una  verifica  effettuata  con
l'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S., risulta che
le   disponibilita'  finanziarie  preordinate  alla  concessione  del
beneficio  di  cui  al  citato  art.  6,  comma  4, del decreto-legge
1° ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre 1996, n. 608, sono state totalmente impiegate;
  Ritenuto,  conseguentemente, di non poter ulteriormente autorizzare
il   predetto  Istituto  a  corrispondere  il  particolare  beneficio
previsto dalla disposizione sopra richiamata;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  20 agosto  2002,  n.  31445,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 271, del 19 novembre 2002,
concernente   i   criteri  per  la  concessione  del  trattamento  di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende
le quali abbiano sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge
30 ottobre  1984,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984,  n. 863, contratti collettivi nazionali denominati
«contratti di solidarieta»;
  Visto l'art. 25, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
ha  esteso  l'applicazione  delle  disposizioni delle leggi 23 luglio
1991,  n.  223  e  5 novembre 1968, n. 1115, al personale dei settori
ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario;
  Visto  l'art.  3,  comma  137 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
come  modificato  dall'art.  7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 47;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 34704
del 2 settembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre
2004, registro n. 5, foglio n. 268;
  Considerato  che  con il predetto provvedimento era stata impegnata
la somma di euro 26.017.821,00, a carico del Fondo per l'occupazione,
finalizzata   alla   concessione   degli  ammortizzatori  sociali  ai
lavoratori  dipendenti  dalle  aziende esercenti attivita' di pulizia
presso  le Ferrovie dello Stato e ai soci lavoratori dipendenti dalle
cooperative aderenti al Consorzio nazionale cooperative portabagagli,
ex decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1970;
  Visto  l'art.  1,  comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge
14  marzo  2005,  n.  35,  convertito, con modificazioni, nella legge
14 maggio  2005,  n.  80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7,
del   decreto-legge   30 giugno   2005,   n.   115,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto  l'accordo  siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   alla   presenza   del
Sottosegretario  del  Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
on. Pasquale Viespoli;
  Visto  il  verbale  d'accordo intervenuto in data 10 febbraio 2004,
presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, alla
presenza  del  Sottosegretario  di  Stato on. Viespoli, nel corso del
quale  e'  stata  confermata  la  necessita' di prorogare, per l'anno
2004,  gli  ammortizzatori  sociali  per  il  settore  degli  appalti
ferroviari, ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge n. 350/2003;
  Considerato  che  con  il  verbale  d'accordo,  intervenuto in data
8 marzo  2005,  presso  il  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali,  alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e'
stata effettuata una verifica circa lo stato di attuazione del citato
accordo  del  2 maggio  2002. Dal confronto e' emerso che, nonostante
gli  interventi  finora  effettuati  abbiano  conseguito apprezzabili
miglioramenti  sul  versante  occupazionale, permangono, tuttavia, le
difficolta'  produttive  ec  occupazionali  delle aziende del settore
degli   appalti  ferroviari  e,  pertanto,  e'  stata  confermata  la
necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 1
comma  155,  della  legge  n.  311/2004,  gli  ammortizzatori sociali
previsti  dalle  vigenti  normative,  in  favore  sia  dei soci delle
cooperative  in  regime 602/70 sia per quanto concerne il superamento
dei limiti temporali previsti dall'art. 1 della legge n. 223/1991;
  Visti  i  verbali  di accordo, stipulati in applicazione del citato
accordo dell'8 marzo 2005, tra le societa' SAES S.p.a., CEIAS S.p.a.,
SO.GE.SER.  S.p.a.,  FERROSER  S.r.l.  e  le OO.SS. di settore, con i
quali  e'  stata concordata la necessita' per le predette aziende, di
ricorrere  alla proroga del trattamento straordinario di integrazione
salariale per contratto di solidarieta' fino al 31 dicembre 2005, per
un numero complessivo massimo di 396 lavoratori, cosi' suddivisi:
    58 unita' per la societa' SAES S.p.a.;
    187 unita' per la societa' CEIAS S.p.a.;
    59 unita' per la societa' SO.GE.SER. S.p.a.;
    92 unita' per la societa' FERROSER S.p.a.
  Viste  le  istanze presentate dalle predette societa', con le quali
e'  stata  richiesta  la  concessione  della  proroga del trattamento
straordinario  di  integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 della
legge  n.  863/1984  e  del  citato  art.  1,  comma 155, della legge
30 dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato dall'art. 13, comma 2,
lettera b),  del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente
modificato  dall'art.  7,  del  decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in
favore  dei  lavoratori  dipendenti nel numero massimo sopraindicato,
secondo  la suddivisione territoriale esplicitata nel dispositivo del
presente provvedimento;
  Vista  la  nota  datata  4 luglio  2005, con la quale l'I.N.P.S. ha
comunicato che al 31 dicembre 2004 la somma erogata per i trattamenti
relativi agli ammortizzatori sociali autorizzati sulla base di quanto
disposto   dal   citato   decreto   interministeriale  n.  34704  del
2 settembre  2004,  risulta  essere di circa 15.000.000,00 di euro, a
fronte  dello  stanziamento  previsto  per  l'anno  2004 pari ad euro
26.017.821,00.
  Vista la nota integrativa al verbale di accordo del-l'8 marzo 2005,
con  la  quale  il  Sottosegretario  di Stato, on. Pasquale Viespoli,
preso  atto  che,  a  valere sullo stanziamento previsto dall'art. 1,
comma  137,  della  legge  24 dicembre  2003,  n. 350, sono risultate
eccedenti somme impegnate e finalizzate all'attuazione del precedente
accordo  di  settore  del  10 febbraio 2004, e considerato che l'art.
7-duodecies  del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  31 marzo  2005,  n.  43,  ha  prorogato
l'utilizzazione  delle risorse fino al 31 dicembre 2005, ha precisato
che,  per quanto attiene all'accordo dell'8 marzo 2005, potra' essere
fatto  ricorso  alle risorse di cui all'art. 1, comma 155 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni ed integrazioni,
solo  previa  completa  utilizzazione  delle  disponibilita'  residue
relative all'anno 2004.
  Visti i decreti direttoriali con i quali e' stata autorizzata, fino
al  31 dicembre  2004, la concessione del trattamento di integrazione
salariale,  per  contratto  di solidarieta', in favore dei lavoratori
dipendenti dalle predette societa';
  Ritenuto di poter autorizzare il predetto trattamento in favore dei
lavoratori dipendenti dalle societa':
    SAES S.p.a. per un massimo di 58 unita';
    SO.GE.SER. S.p.a. per un massimo di 59 unita';
    CEIAS S.p.a. per un massimo di 187 unita';
    FERROSER S.p.a. per un massimo di 92 unita'.
                              Decreta:

                               Art. 1.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   come   modificato   dall'art.  7-duodecies  del  decreto-legge
31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo  2005,  n.  47, e' autorizzata la proroga del trattamento di
integrazione   salariale   di   cui  all'art.  1,  del  decreto-legge
30 ottobre  2004,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3,
del   decreto-legge   1° ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 58
lavoratori  dipendenti  dalla societa' SAES S.p.a., con sede in Bari,
unita'  di  Bari  e  Taranto,  per  il periodo dal 1° gennaio 2005 al
31 dicembre 2005, unita' di Lecce, per il periodo dal 1° gennaio 2005
al  31 marzo  2005,  per  i  quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che  stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario di
lavoro  da  38  ore  settimanali,  secondo  le modalita' indicate nei
verbali  di  accordo  in data 7 aprile 2004 e 12 aprile 2005, facenti
parte integrante del presente provvedimento.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.