Art. 2.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   come   modificato   dall'art.  7-duodecies  del  decreto-legge
31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo  2005,  n.  47, e' autorizzata la proroga del trattamento di
integrazione   salariale   di   cui  all'art.  1,  del  decreto-legge
30 ottobre  2004,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3,
del   decreto-legge   1° ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 59
lavoratori  dipendenti  dalla societa' SO.GE.SER. S.p.a., con sede in
Bari,  unita'  di Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Taranto, Gioia del
Colle (Bari), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005,
unita' di Lecce, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2005,
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da 38 ore
settimanali,  secondo le modalita' indicate nei verbali di accordo in
data  7  aprile  2004  e 12 aprile 2005, facenti parte integrante del
presente provvedimento.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.