Art. 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 59 lavoratori dipendenti dalla societa' SO.GE.SER. S.p.a., con sede in Bari, unita' di Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Taranto, Gioia del Colle (Bari), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, unita' di Lecce, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2005, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, secondo le modalita' indicate nei verbali di accordo in data 7 aprile 2004 e 12 aprile 2005, facenti parte integrante del presente provvedimento. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.