Art. 3.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   come   modificato   dall'art.  7-duodecies  del  decreto-legge
31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo  2005,  n.  47, e' autorizzata la proroga del trattamento di
integrazione   salariale   di   cui  all'art.  1,  del  decreto-legge
30 ottobre  2004,  n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3,
del   decreto-legge   1° ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  28 novembre 1996, n. 608, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  societa'  CEIAS  S.p.a, sede in Bari e
unita'  produttive  sottoindicate,  per i quali e' stato stipulato un
contratto   di  solidarieta'  che  stabilisce  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38 ore settimanali, secondo le modalita'
indicate  nei  verbali  di  accordo  in data 15 marzo 2004 e 1° marzo
2005, facenti parte integrante del presente provvedimento:
    a) unita' di Bari e Foggia, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al
31 dicembre 2005;
    b) unita'  di  Lecce,  per  il  periodo  dal  1° gennaio  2005 al
31 marzo 2005, per un massimo di 117 unita' lavorative;
    c)unita'  di Potenza e Matera, per il periodo dal 1° gennaio 2005
al 31 dicembre 2005, per un massimo di 17 unita' lavorative;
    d) unita'  di  Reggio  Calabria,  e Catanzaro, per il periodo dal
1° gennaio  2005  al  31 dicembre  2005,  per un massimo di 53 unita'
lavorative.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.