Art. 3. Ai sensi dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 7-duodecies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 47, e' autorizzata la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 2004, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' CEIAS S.p.a, sede in Bari e unita' produttive sottoindicate, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali, secondo le modalita' indicate nei verbali di accordo in data 15 marzo 2004 e 1° marzo 2005, facenti parte integrante del presente provvedimento: a) unita' di Bari e Foggia, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005; b) unita' di Lecce, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 marzo 2005, per un massimo di 117 unita' lavorative; c)unita' di Potenza e Matera, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per un massimo di 17 unita' lavorative; d) unita' di Reggio Calabria, e Catanzaro, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005, per un massimo di 53 unita' lavorative. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.