Art. 4.
  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n.
350,   come   modificato   dall'art.  7-duodecies  del  decreto-legge
31 gennaio  2005,  n.  7,  convertito, con modificazioni, dalla legge
31 marzo  2005,  n. 47, e' autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio
2005   al   31 dicembre  2005,  la  concessione  del  trattamento  di
integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1,  del  decreto-legge 30
ottobre  2004,  n.  726,  convertito,  con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3,
del   decreto-legge   1° ottobre   1996,   n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore di 92
lavoratori  dipendenti  dalla societa' FERROSER S.r.1., sede di Bari,
unita'  di  Reggio  Calabria,  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto   di  solidarieta'  che  stabilisce  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  38 ore settimanali, secondo le modalita'
indicate  nei  verbali  di  accordo  in data 15 marzo 2004 e 1° marzo
2005, facenti parte integrante del presente provvedimento.
  La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%.