Art. 5.
  Gli   interventi   disposti  dagli  articoli 1,  2,  3  e  4,  sono
autorizzati  nei  limiti  delle disponibilita' finanziarie residue di
cui  all'art.  3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed
il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.313.700,00, e' posto
a  carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n. 236.