Art. 5. Gli interventi disposti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie residue di cui all'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed il conseguente onere complessivo, pari ad euro 1.313.700,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.