Art. 7. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 2004, n. 451, l'I.N.P.S verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi, come disciplinato dall'art. 1, lettera e), del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 dicembre 2005 Il direttore generale: Mancini