Art. 7.
  In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui ai precedenti
articoli 1, 2, 3 e 4, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.
4,   comma   1,   della  legge  19 luglio  2004,  n.  451,  l'I.N.P.S
verifichera'   che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa  unita'
produttiva  al trattamento di integrazione salariale per contratto di
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi,  come  disciplinato  dall'art. 1, lettera e), del decreto
ministeriale  23 dicembre  1994,  registrato  alla Corte dei conti il
9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 dicembre 2005
                                       Il direttore generale: Mancini