L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674 CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali; Visti in particolare l'art. 3 del citato decreto legislativo 38/2005 che disciplina l'obbligo, a partire dall'esercizio 2005, per le societa' che esercitano le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del citato decreto legislativo 173/97 di redigere i bilanci consolidati secondo i principi contabili internazionali emanati dallo IASB (International Accounting Standard Board) ed omologati in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 6 del citato Regolamento n. 1606/2002 (di seguito IAS/IFRS); nonche' l'art. 9 del medesimo decreto legislativo 38/2005 che sancisce che i poteri attribuiti all'ISVAP dall'art. 6, comma 1 e dall'art. 83 del citato decreto legislativo 173/97 siano esercitati in conformita' agli IAS/IFRS; Considerata la necessita' di fornire indicazioni alle imprese in ordine alle forme tecniche che le imprese devono adottare nella redazione di conti consolidati IAS/IFRS, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilita' dei dati di settore; Considerata l'opportunita' di chiarire le interrelazioni tra le disposizioni nazionali relative all'obbligo di redigere il bilancio consolidato (articoli 58 e 60 del decreto legislativo 173/97) e le disposizioni recate dagli IAS/IFRS (IAS 27), tenendo conto delle osservazioni formulate in proposito dalla Commissione europea con documento del novembre 2003; Dispone: Art. 1. Destinatari delle disposizioni 1. Il presente provvedimento si applica: a) alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica; b) alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami danni ovvero la riassicurazione; c) alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione; d) alle imprese controllanti, costituite in Italia che hanno come unico o principale oggetto l'assunzione di partecipazioni di controllo nonche' la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni allorche' le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione che, ai sensi degli articoli 58 e 60 del d. lgs. 173/97 e del Provvedimento ISVAP n. 1111 del 5 febbraio 1999, sono tenute alla redazione di conti consolidati.