L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO

  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, e le
successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  9 gennaio  1991,  n.  20,  recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  la  semplificazione dei procedimenti amministrativi in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza    del   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Visto  il  decreto  legislativo  26 maggio  1997,  n.  173, recante
attuazione  della  direttiva 91/674 CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 febbraio  2005,  n. 38, recante
l'esercizio  delle  opzioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE)
n.  1606/2002  del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 19 luglio
2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali;
  Visti  in  particolare  l'art.  3  del  citato  decreto legislativo
38/2005  che disciplina l'obbligo, a partire dall'esercizio 2005, per
le  societa'  che  esercitano le imprese che rientrano nell'ambito di
applicazione  del  citato  decreto  legislativo  173/97 di redigere i
bilanci  consolidati  secondo  i  principi  contabili  internazionali
emanati  dallo  IASB  (International  Accounting  Standard  Board) ed
omologati  in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'art. 6
del  citato  Regolamento  n. 1606/2002 (di seguito IAS/IFRS); nonche'
l'art.  9 del medesimo decreto legislativo 38/2005 che sancisce che i
poteri  attribuiti  all'ISVAP dall'art. 6, comma 1 e dall'art. 83 del
citato  decreto  legislativo  173/97  siano esercitati in conformita'
agli IAS/IFRS;
  Considerata  la  necessita'  di fornire indicazioni alle imprese in
ordine  alle  forme  tecniche  che  le  imprese devono adottare nella
redazione  di  conti  consolidati  IAS/IFRS,  in modo da garantire un
adeguato livello di comparabilita' dei dati di settore;
  Considerata  l'opportunita'  di  chiarire  le interrelazioni tra le
disposizioni  nazionali  relative all'obbligo di redigere il bilancio
consolidato  (articoli 58  e  60 del decreto legislativo 173/97) e le
disposizioni  recate  dagli  IAS/IFRS  (IAS  27), tenendo conto delle
osservazioni  formulate  in  proposito  dalla Commissione europea con
documento del novembre 2003;
                              Dispone:
                               Art. 1.
                   Destinatari delle disposizioni
  1. Il presente provvedimento si applica:
    a) alle  imprese  di assicurazione e di riassicurazione che hanno
sede legale nel territorio della Repubblica;
    b) alle  sedi  secondarie  di  imprese  aventi sede legale in uno
Stato terzo autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica
le   assicurazioni   nei  rami  vita  o  nei  rami  danni  ovvero  la
riassicurazione;
    c) alle  sedi  secondarie  di  imprese  aventi sede legale in uno
Stato   membro   autorizzate   ad  esercitare  nel  territorio  della
Repubblica la sola riassicurazione;
    d) alle imprese controllanti, costituite in Italia che hanno come
unico   o   principale  oggetto  l'assunzione  di  partecipazioni  di
controllo   nonche'   la   gestione   e  la  valorizzazione  di  tali
partecipazioni allorche' le imprese controllate sono esclusivamente o
principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione
che,  ai  sensi  degli  articoli 58  e  60  del  d. lgs. 173/97 e del
Provvedimento  ISVAP  n.  1111  del 5 febbraio 1999, sono tenute alla
redazione di conti consolidati.