Art. 5. Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato 1. Le imprese di cui all'art. 1 del presente provvedimento trasmettono il proprio bilancio consolidato al- l'ISVAP entro trenta giorni dalla data di approvazione. 2. I tracciati record da utilizzare per la trasmissione informatica dei dati, insieme alle relative istruzioni di compilazione, saranno emanati entro il 15 febbraio 2006.