Art. 5.
           Trasmissione all'ISVAP del bilancio consolidato
  1.  Le  imprese  di  cui  all'art.  1  del  presente  provvedimento
trasmettono  il proprio bilancio consolidato al- l'ISVAP entro trenta
giorni dalla data di approvazione.
  2. I tracciati record da utilizzare per la trasmissione informatica
dei  dati,  insieme alle relative istruzioni di compilazione, saranno
emanati entro il 15 febbraio 2006.