Art. 7.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente provvedimento entra in vigore con la redazione del
bilancio dell'esercizio 2005.
  2.  In  sede  di  prima  applicazione,  le  imprese  che  intendono
avvalersi  della  facolta'  concessa  dagli  IAS/IFRS  di  operare il
confronto con i valori dell'esercizio precedente senza procedere alla
rideterminazione  dei  valori relativi a strumenti finanziari e poste
assicurative  secondo,  rispettivamente, lo IAS 39 e l'IFRS 4 possono
non  compilare  le  colonne relative all'esercizio 2004 nei prospetti
annessi   al  presente  provvedimento.  In  tal  caso  dette  imprese
adotteranno modalita' alternative di confronto chiare ed adeguate tra
i  dati dell'esercizio 2005 e i dati dell'esercizio 2004, fornendo il
dettaglio  quantitativo  delle  differenze  ed  illustrando  sotto il
profilo  qualitativo  le  ragioni  che  rendono  non significativo il
confronto   analitico   delle  voci  del  bilancio  2005  con  quelle
dell'esercizio precedente.