Art. 7. Entrata in vigore 1. Il presente provvedimento entra in vigore con la redazione del bilancio dell'esercizio 2005. 2. In sede di prima applicazione, le imprese che intendono avvalersi della facolta' concessa dagli IAS/IFRS di operare il confronto con i valori dell'esercizio precedente senza procedere alla rideterminazione dei valori relativi a strumenti finanziari e poste assicurative secondo, rispettivamente, lo IAS 39 e l'IFRS 4 possono non compilare le colonne relative all'esercizio 2004 nei prospetti annessi al presente provvedimento. In tal caso dette imprese adotteranno modalita' alternative di confronto chiare ed adeguate tra i dati dell'esercizio 2005 e i dati dell'esercizio 2004, fornendo il dettaglio quantitativo delle differenze ed illustrando sotto il profilo qualitativo le ragioni che rendono non significativo il confronto analitico delle voci del bilancio 2005 con quelle dell'esercizio precedente.