(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A
    a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova
attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La
commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su
convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame,
fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del
calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia
all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
    b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su
una  materia  scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile,
2)   diritto   penale,   3)  diritto  amministrativo  (sostanziale  e
processuale),  4)  diritto processuale civile, 5) diritto processuale
penale.
    c) La  prova  orale  verte  nella  discussione di brevi questioni
pratiche  su  una  a  scelta  del candidato tra le nove materie sopra
indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. Il candidato
potra'  accedere  a  questo  secondo esame solo se abbia superato con
successo la prova scritta.