Art. 2.
  1.   Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  i
commissari  delegati,  ove  non  sia  possibile l'utilizzazione delle
strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi
professionisti,  avvalendosi,  ove  occorrenti,  delle deroghe di cui
all'art. 3.
  2.   I  commissari  delegati,  anche  con  l'ausilio  dei  soggetti
attuatori,    per    gli   interventi   di   competenza,   provvedono
all'approvazione  dei  progetti,  ricorrendo,  ove  necessario,  alla
Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione
della disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi
il   rappresentante  di  un'amministrazione  invitata  sia  risultato
assente,   o,   comunque,   non   dotato   di   adeguato   potere  di
rappresentanza,   la   Conferenza  delibera  prescindendo  dalla  sua
presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti  intervenuti.  Il dissenso manifestato in sede di Conferenza
di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita',
le    specifiche   indicazioni   progettuali   necessarie   al   fine
dell'assenso.    In   caso   di   motivato   dissenso   espresso   da
un'amministrazione  preposta  alla tutela ambientale, paesaggistico -
territoriale,  del  patrimonio  storico-artistico o alla tutela delta
salute  dei  cittadini,  la  determinazione e' subordinata, in deroga
all'art.  14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
sostituito   dall'art.  11  della  legge  11 febbraio  2005,  n.  15,
all'assenso  del  Ministro  competente,  che  si  esprime entro sette
giorni dalla richiesta.
  3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di
servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle
amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  4.  I commissari delegati provvedono, per le occupazioni di urgenza
e   per   le  eventuali  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per
l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente
ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due testimoni.
  5.  L'approvazione  da  parte  dei commissari delegati dei progetti
definitivi   o   esecutivi   costituisce   variante   agli  strumenti
urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed
indifferibilita' delle relative opere.