Art. 3.
  1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente
ordinanza  i  commissari  delegati,  sono  autorizzati,  ove ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento giuridico e della
direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, alle seguenti disposizioni normative:
    legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni,
articoli 4,  comma  17  e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater,
articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche'
le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554  per  le  parti strettamente collegate e,
comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c), della direttiva
comunitaria  n.  93/37,  e le disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 dicembre  1999,  n. 554, strettamente collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni
articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
    regio   decreto   18 novembre   1923,   n.   2440,  e  successive
modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14,
15, 19, 20 e 36;
    regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
    decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel
rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e,
comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n.
93/36;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
articoli 16,  17,  comma  2,  18  e  20  e  successive  modifiche  ed
integrazioni;
    decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.