Art. 4.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello
stato  d'emergenza  i  commissari delegati predispongono entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle
attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse
tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta
giorni  dalla  scadenza  di  ciascun trimestre, i commissari delegati
comunicano  al  Dipartimento  della  protezione  civile  lo  stato di
avanzamento  dei  programmi,  evidenziando  e motivando gli eventuali
scostamenti  e  indicando  le  misure  che  si intendono adottare per
ricondurre  la  realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai
cronoprogrammi.
  2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il
rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i
documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
  3.  La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma
2,  sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile,
utilizzando  anche  personale  in  servizio  presso  il  Dipartimento
stesso.
  4.  Il  presidente  della  regione  Campania - commissario delegato
provvede   altresi'   alla   liquidazione  delle  spese  sostenute  e
debitamente  documentate  dal prefetto di Salerno nella fase di prima
emergenza,   nonche'   ad   effettuare   i   rimborsi   dovuti   alle
organizzazioni   di   volontariato,   debitamente   autorizzate   dal
Dipartimento  della  protezione  civile, impiegate in occasione degli
eventi  in  premessa,  nonche'  al rimborso degli oneri sostenuti dai
datori  di  lavoro  dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi
del  decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194,
sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.
  5.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del Fondo della protezione civile.