Art. 5.
  1.  Per  la  realizzazione degli interventi disposti ai sensi della
presente  ordinanza, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 4, si
provvede   con   le   risorse   finanziarie  appositamente  stanziate
dall'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del
29 settembre 2005.
  2.  La  regione  Campania e' autorizzata a trasferire ai commissari
delegati  risorse  finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a
titolo  di  anticipazione  rispetto all'importo di cui al comma 1, in
deroga  agli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000,
n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
  3.  Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati
a  trasferire  ai  commissari  delegati eventuali risorse finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
  4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasferite  su  apposite  contabilita'  speciali  all'uopo istituite,
intestate  rispettivamente al presidente della regione Campania ed al
sindaco  di  Napoli  -  commissari delegati con le modalita' previste
dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367.