Art. 2.
  1.  Il  soggetto attuatore provvede all'attuazione degli interventi
di  cui  all'art.  1  esercitando  i  poteri  derogatori  allo stesso
conferiti  con  l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3279/2003  ed  i  relativi oneri sono posti a carico del fondo di
protezione civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 dicembre 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi