Art. 2. 1. Il soggetto attuatore provvede all'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 esercitando i poteri derogatori allo stesso conferiti con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279/2003 ed i relativi oneri sono posti a carico del fondo di protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2005 Il Presidente: Berlusconi