investimenti esteri (IAS 39, par. 102, lett. b). Nelle voci relative ai "derivati di copertura del fair value" sono ricondotti anche i derivati creditizi di copertura diversi da quelli assimilati alle garanzie ricevute ai sensi dello IAS 39. Sezione 6 - Utili (perdite) da cessione/riacquisto Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 100. Sezione 7 - Risultato netto delle attivita' e delle passivita' finanziarie valutate al fair value Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 110. Nelle "plusvalenze" e "minusvalenze" sono incluse anche le differenze di cambio, positive e negative, relative alle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value denominate in valuta. In calce alla tavola occorre indicare, ove rilevante, il dettaglio delle svalutazioni e delle perdite da negoziazione su attivita' riconducibili al deterioramento creditizio ("impairment") del debitore/emittente. Sezione 8 - Rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 130. Nelle "rettifiche di valore specifiche: cancellazioni" devono figurare le cancellazioni dal bilancio (c.d. "write-offs") operate in dipendenza di eventi estintivi delle attivita' finanziarie oggetto di valutazione. Nelle "riprese di valore da interessi" vanno indicati i ripristini di valore connessi con il trascorrere del tempo, corrispondenti agli interessi maturati nell'esercizio sulla base dell'originario tasso di interesse effettivo precedentemente utilizzato per calcolare le rettifiche di valore. 8.4 Rettifiche di valore nette per deterioramento di altre operazioni finanziarie: composizione Nella voce "derivati su crediti" figurano i derivati creditizi assimilati alle garanzie rilasciate secondo lo IAS 39, nei quali la banca o la societa' finanziaria assume la veste di venditrice di protezione ("protection seller"). Sezione 9 - Le spese amministrative. 9.1 Spese per il personale: composizione Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 150. Nella sottovoce "altro personale" figurano i contratti di lavoro atipici. Se l'importo e' rilevante, va fornito il dettaglio delle diverse tipologie di contratti. L'accantonamento al trattamento di fine rapporto include anche gli interessi maturati nel periodo per effetto del passaggio del tempo. Medesima impostazione si applica ai fondi di quiescenza a benefici definiti e agli eventuali "altri benefici a lungo termine". 9.2 Numero medio dei dipendenti per categoria Il numero dei dipendenti (sia con contratto di lavoro subordinato sia con altri contratti) include i dipendenti di altre societa' distaccati presso l'azienda ed esclude i dipendenti dell'azienda distaccati presso altre societa'. Il numero medio e' calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente. 9.3 Fondi di quiescenza aziendali a benefici definiti: totale costi Nella presente voce va fornita l'informativa di cui allo IAS 19 paragrafo 120A, lettere g), h), i). 9.4 Altri benefici a favore dei dipendenti Nella presente voce va fornita, se rilevante, l'informativa di cui allo IAS 19, paragrafi 131, 141 e 142. Sezione 10 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 160. Nella presente voce vanno indicati separatamente gli accantonamenti e le riattribuzioni. Sezione 11 - Rettifiche di valore nette su attivita' materiali Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 170. Laddove rilevante, occorre indicare l'importo delle attivita' concesse in leasing operativo. Se nell'esercizio si procede alla valutazione di attivita' materiali classificate come "singole attivita'" in via di dismissione ai sensi dell'IFRS 5, il risultato di tale valutazione va indicato in un'apposita voce denominata "B. Attivita' in via di dismissione", da inserire nella tabella 12.1. In calce alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 36, paragrafo 130 lettere a), c), d), f), g), 131. Sezione 12 - Rettifiche di valore nette su attivita' immateriali Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 180. Laddove rilevante, occorre indicare l'importo delle attivita' concesse in leasing operativo. Se nell'esercizio si procede alla valutazione di attivita' immateriali classificate come "singole attivita'" in via di dismissione ai sensi dell'IFRS 5, il risultato di tale valutazione va indicato in un'apposita voce denominata "B. Attivita' in via di dismissione", da inserire nella tabella 12.1. In calce alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 36, paragrafi 130, lettere a), c), d), f), g), 131, 134, lettere d), e), f), 135, lettere c), d), e). Sezione 13 - Gli altri oneri e proventi di gestione Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 190. 13.1 Altri oneri di gestione: composizione Nella presente voce vanno anche fornite le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafi 31, lettera c), 35, lettera c), 65. 13.2 Altri proventi di gestione: composizione Nella presente voce vanno anche fornite le informazioni di cui allo IAS 17, paragrafi 47, lettera e), 56, lettera b), 65, nonche' allo IAS 40, paragrafo 75, lettera f) (i), f) (ii). Sezione 14 - Utili (perdite) delle partecipazioni Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 210. In calce alla tabella vanno indicati i risultati delle valutazioni delle partecipazioni classificate come "singole attivita'" ai sensi dell'IFRS 5 nonche' va fornita, ove rilevante, l'informativa prevista dall'IFRS 5, paragrafi 41 e 42. Sezione 15 - Risultato netto della valutazione al fair value delle attivita' materiali ed immateriali Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 220. Laddove rilevante, occorre indicare l'importo delle attivita' concesse in leasing operativo. Sezione 16 - Rettifiche di valore dell'avviamento Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 230. In calce alla tavola occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 36, paragrafi 126 lettera a), 130 lettere a), c), d), e), f), g), 133, 134 lettere d), e), f), 135 lettere c), d), e). Sezione 17 - Utili (perdite) da cessione di investimenti Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 240. In calce alla tabella va fornita, ove rilevante, l'informativa prevista dall'IFRS 5, paragrafi 41 e 42. Sezione 18 - Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operativita' corrente Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 260. La sottovoce "variazioni delle imposte correnti dei precedenti esercizi" comprende le variazioni apportate ai debiti tributari rilevati in precedenti esercizi a seguito di rettifiche delle dichiarazioni fiscali relative ai medesimi esercizi. Nella sottovoce "riduzioni delle imposte correnti dell'esercizio" va indicato l'importo delle imposte anticipate, precedentemente non iscritte in bilancio, che sono divenute deducibili nell'esercizio. La sottovoce "variazione delle imposte anticipate" corrisponde al saldo fra gli "aumenti" e le "diminuzioni" delle attivita' per imposte anticipate (rilevate in contropartita del conto economico) indicato nella Parte B, Attivo, Sezione 13, tabella 13.3 della nota integrativa. La sottovoce "variazione delle imposte differite" corrisponde al saldo fra gli "aumenti" e le "diminuzioni" delle passivita' per imposte differite (rilevate in contropartita del conto economico) indicato nella Parte B, Attivo, Sezione 13, tabella 13.4 della nota integrativa. Sezione 19 - Utile (perdita) dei gruppi di attivita' in via di dismissione al netto delle imposte Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 280. Le sottovoci, se d'importo rilevante, vanno disaggregate. In calce alla tabella 19.1 vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 5, paragrafi 41 e 42. Sezione 20 - Altre informazioni Nella presente sezione vanno fornite eventuali ulteriori informazioni che la banca ritiene opportuno fornire in aggiunta a quelle stabilite dai principi contabili internazionali nonche' dalle istruzioni del presente fascicolo. Sezione 21 - Utile per azione 21.1 Numero medio delle azioni ordinarie a capitale diluito Nella presente voce forma oggetto di rilevazione l'informativa di cui allo IAS 33, paragrafo 70, lettera b). 21.2 Altre informazioni Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dallo IAS 33, paragrafi 68, 70, lettere a), c), d), 73. -------------------- (1) Gli utili (perdite) realizzati su tali attivita/passivita' vanno indicati nelle pertinenti voci del conto economico (es. utili/perdite da cessione/riacquisto). Parte D - INFORMATIVA DI SETTORE La presente parte va compilata da tutti gli intermediari quotati, ad eccezione delle capogruppo che redigono il bilancio consolidato ai sensi della presente disciplina. Per queste ultime e per le banche non quotate la compilazione e' facoltativa. A titolo meramente indicativo, nelle presenti istruzioni viene considerato come "schema primario" quello che fa riferimento ai settori di attivita' economica. La banca puo' considerare alternativamente come "schema primario" quello che fa riferimento alle aree geografiche. A. SCHEMA PRIMARIO Ai fini della individuazione dei settori di attivita' la banca puo' fare riferimento a quanto previsto dalla nuova direttiva europea in materia di adeguatezza patrimoniale degli enti creditizi (c.d. "Capital Requirements Directive") e dal nuovo Accordo sul Capitale (Cfr. Comitato di Basilea, "Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali", allegato 6) per il calcolo dei rischi operativi in base al metodo standard. A.1 Distribuzione per settore di attivita': dati economici Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dallo IAS 14, paragrafi 50, 51, 52, 58, 61, 64, 67, 74, 75 e 76. A.2 Distribuzione per settore di attivita': dati patrimoniali Figurano nella presente voce le informazioni richieste dallo IAS 14, paragrafi 50, 55, 56, 66, 67 e 81. B. SCHEMA SECONDARIO B.1 Distribuzione per aree geografiche: dati economici Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni richieste dallo IAS 14, paragrafi 69, lettera a), 71 e 74. B.2 Distribuzione per aree geografiche: dati patrimoniali Figurano nella presente voce le informazioni di cui allo IAS 14, paragrafi 69, lettera b) e) c),72 e 81. Parte E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA Nella presente Parte sono fornite le informazioni riguardanti i profili di rischio di seguito indicati, le relative politiche di gestione e copertura messe in atto dalla banca, l'operativita' in strumenti finanziari derivati. a) rischio di credito; b) rischi di mercato: - di tasso di interesse; - di prezzo; - di cambio; c) rischio di liquidita'; d) rischi operativi. Relativamente al rischio di tasso di interesse e al rischio di prezzo si distingue tra "portafoglio di negoziazione di vigilanza"(1) e "portafoglio bancario"(2). Ai fini della compilazione della presente Parte, si intende: a) per "portafoglio di negoziazione di vigilanza" il portafoglio degli strumenti finanziari soggetto ai requisiti patrimoniali per i rischi di mercato, come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia); b) per "portafoglio bancario" il portafoglio degli altri strumenti finanziari soggetto ai requisiti patrimoniali per i rischi di credito (coefficiente di solvibilita), come definito nella anzidetta disciplina di vigilanza. SEZIONE 1 - RISCHIO DI CREDITO Informazioni di natura qualitativa 1. Aspetti generali Nella presente voce occorre descrivere gli obiettivi e le strategie sottostanti all'attivita' creditizia, evidenziando eventuali modifiche significative intervenute nell'esercizio. L'informativa deve riguardare, se rilevante, anche l'operativita' in prodotti finanziari innovativi (ad esempio, derivati su crediti). Va fornita, ove rilevante, una illustrazione delle politiche commerciali perseguite dalle diverse unita' operative che generano rischio di credito. 2. Politiche di gestione del rischio di credito 2.1 Aspetti organizzativi Occorre descrivere i fattori che generano il rischio di credito nonche' la struttura organizzativa preposta alla sua gestione e le relative modalita' di funzionamento. 2.2 Sistemi di gestione, misurazione e controllo Nella presente voce formano oggetto di descrizione i sistemi interni di identificazione, misurazione, gestione e controllo del rischio di credito, distinguendo tra livello individuale e di portafoglio. In particolare, sono fornite notizie circa l'esistenza di limiti alle esposizioni e alla concentrazione nonche' di soglie di attenzione sull'andamento della qualita' del credito. Vanno descritte, ove rilevanti, le eventuali variazioni intervenute rispetto al precedente esercizio. Se nell'erogazione e/o nell'attivita' di gestione e di controllo del rischio di credito sono utilizzati metodi di scoring e/o sistemi basati su rating esterni e/o interni occorre illustrarne le relative caratteristiche (portafogli interessati, agenzie di rating utilizzate, come i rating interni si rapportano ai rating esterni, ecc.) e le modalita' d'impiego nel processo di allocazione del capitale. Nel caso di utilizzo di modelli di portafoglio per la misurazione del rischio di credito, occorre descrivere il tipo di modello utilizzato, i relativi parametri e i portafogli interessati. Vanno illustrate le eventuali procedure di "stress test". 2.3 Tecniche di mitigazione del rischio di credito Nella presente voce formano oggetto di illustrazione le politiche e le strategie di copertura del rischio di credito. Tale informativa include riferimenti sui seguenti argomenti: (a) utilizzi di accordi di compensazione relativi ad operazioni in bilancio e "fuori bilancio"; (b) principali tipologie di garanzie reali utilizzate e modalita' di gestione; (c) principali tipologie di controparti delle garanzie personali richieste e dei derivati su crediti acquistati e il relativo merito creditizio; (d) grado di concentrazione (in termini di rischio di credito o di mercato) delle diverse forme di copertura. Inoltre, occorre fornire informazioni sull'esistenza di eventuali vincoli contrattuali che possano minare la validita' giuridica delle garanzie ricevute nonche' descrivere le procedure tecnico-organizzative utilizzate per verificare l'efficacia giuridica ed operativa delle coperture. Vanno descritti gli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto all'esercizio precedente. 2.4 Attivita' finanziarie deteriorate Nella presente voce sono illustrate le procedure tecnico-organizzative e metodologiche utilizzate nella gestione e nel controllo delle attivita' finanziarie deteriorate. Tale informativa include le modalita' di classificazione delle attivita' per qualita' dei debitori, i fattori che consentono il passaggio da esposizioni deteriorate ad esposizioni in bonis, l'analisi delle esposizioni deteriorate per anzianita' di scaduto, le modalita' di valutazione dell'adeguatezza delle rettifiche di valore. Informazioni di natura quantitativa A. Qualita' del credito A.1 Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale A.1.1 Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori di bilancio) Il totale della tabella corrisponde al totale delle attivita' finanziarie rappresentate nell'attivo dello stato patrimoniale. A.1.2 Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori lordi e netti) Per le attivita' finanziarie deteriorare appartenenti al portafoglio di negoziazione e per i derivati di copertura deteriorati l'esposizione lorda corrisponde convenzionalmente al valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio. Il totale della tabella corrisponde al totale delle attivita' finanziarie rappresentate nell'attivo dello stato patrimoniale. A.1.3 Esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche: valori lordi e netti. A.1.6 Esposizioni per cassa e `fuori bilancio" verso clientela: valori lordi e netti Le esposizioni per cassa comprendono tutte le attivita' finanziarie per cassa vantate verso banche o clientela, qualunque sia il loro portafoglio di allocazione contabile (negoziazione, disponibile per la vendita, detenuto sino a scadenza, crediti, attivita' valutate al fair value, attivita' finanziarie in via di dismissione). Le esposizioni "fuori bilancio" includono tutte le operazioni finanziarie diverse da quelle per cassa (garanzie rilasciate, impegni, derivati, ecc.) che comportano l'assunzione di un rischio creditizio, qualunque sia la finalita' di tali operazioni (negoziazione, copertura, ecc.). L'esposizione "lorda" delle attivita' finanziarie per cassa corrisponde: a) per quelle appartenenti al portafoglio di negoziazione al valore di libro delle rimanenze finali, prima delle valutazioni di bilancio; b) per le altre, al valore di bilancio delle attivita' finanziarie al lordo delle relative rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. Per le operazioni "fuori bilancio", l'esposizione "netta" e' pari alla differenza tra l'esposizione "lorda" e le rettifiche di valore specifiche e di portafoglio. L'esposizione "netta" delle attivita' finanziarie per cassa corrisponde all'importo indicato nell'attivo dello stato patrimoniale del bilancio. Con riferimento alle operazioni "fuori bilancio" l'esposizione lorda va riferita sia al rischio di credito nei confronti dei debitori sottostanti ai prodotti finanziari sia al rischio di credito nei confronti delle controparti contrattuali. In particolare, l'esposizione "lorda" corrisponde: - per le garanzie rilasciate, al valore nominale; - per i derivati finanziari, al fair value positivo, al netto di eventuali accordi di compensazione (relativamente al rischio di controparte); va considerato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio; - per i derivati su crediti - vendite di protezione: a) relativamente alla "reference entity", al valore nozionale del derivato per i "total rate of return swap" (TROR), i "credit default product" e i derivati impliciti nelle "credit linked note"; b) relativamente alla controparte contrattuale, al fair value positivo per i TROR (componenti IRS e derivato creditizio) e per i "credit spread swap"; va considerato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio; - per i derivati su crediti - acquisti di protezione: relativamente al rischio di controparte, al fair value positivo per i TROR e per gli altri derivati su crediti diversi da quelli assimilati alle garanzie ai sensi dello IAS 39; va considerato il valore di libro delle rimanenze finali prima delle valutazioni di bilancio; - per gli impegni irrevocabili ad erogare fondi, al margine disponibile; - per gli acquisti di titoli connessi con le compravendite non ancora regolate e i derivati finanziari con scambio di capitale (relativamente al rischio emittente), al valore nominale o prezzo di regolamento, a seconda dei casi. Sono esclusi gli acquisti (a pronti non regolati e a termine) c.d. "regular way" rilevati sulla base della data di contrattazione, in quanto gia' inclusi nelle attivita' finanziarie per cassa. In calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di quelle scadute che si riferiscono a esposizioni non garantite soggette al "rischio paese". A.1.4 Esposizione per cassa verso banche: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde A.1.7 Esposizione per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate e soggette al "rischio paese" lorde Nelle presenti tavole occorre rappresentare le variazioni in aumento e in diminuzione intervenute durante l'esercizio nell'ammontare delle esposizioni lorde. In particolare, nelle sottovoci: i. "cancellazioni" si devono indicare gli storni ("write-offs") operati in dipendenza di eventi estintivi delle esposizioni, secondo le definizioni fissate dalla vigente normativa sulle segnalazioni di vigilanza; ii. "altre variazioni in aumento/diminuzione" si devono includere tutte le variazioni dell'esposizione lorda iniziale riconducibili a fattori diversi da quelli indicati nelle sottovoci precedenti (eventuali variazioni del valore dei crediti in valuta dipendenti dalle oscillazioni dei tassi di cambio ecc.). Quando l'importo di una variazione e' significativo, occorre darne esplicita evidenza nella tavola oppure in calce alla stessa. In calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di quelle scadute che si riferiscono a esposizioni non garantite soggette al "rischio paese" nonche' delle variazioni riferite alle esposizioni cedute non cancellate. A.1.5 Esposizioni per cassa verso banche: dinamica delle rettifiche di valore complessive. A.1.8 Esposizioni per cassa verso clientela: dinamica delle rettifiche di valore complessive Nella presente tavola occorre rappresentare le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio nell'ammontare delle rettifiche complessive sulle esposizioni per cassa. In particolare, nelle sottovoci: a) "rettifiche di valore" si deve indicare l'importo lordo delle rettifiche di valore che in conto economico confluisce nella voce "rettifiche/riprese di valore nette per deterioramento" nonche' la quota parte delle riduzioni di fair value riconducibile al deterioramento del merito creditizio del debitore (emittente o controparte) indicato nelle voci di conto economico "risultato netto dell'attivita' di negoziazione" e "risultato netto delle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value"; b) "riprese di valore da valutazione" si deve indicare l'importo lordo delle riprese di valore che in conto economico confluisce nella voce "rettifiche/riprese di valore per deterioramento" nonche' la quota parte degli incrementi di fair value riconducibile al miglioramento del merito creditizio del debitore (emittente o controparte) indicato nelle voci di conto economico "risultato netto dell'attivita' di negoziazione" e "risultato netto delle attivita' e passivita' finanziarie valutate al fair value"; c) "cancellazioni" vanno indicati gli storni ("write-offs") delle esposizioni per cassa. Quelli non effettuati a valere su precedenti svalutazioni (dirette o indirette) vanno rilevati, oltre che nella presente sottovoce, anche nelle "variazioni in aumento: rettifiche di valore". In calce alla tabella occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle sofferenze, degli incagli, delle esposizioni ristrutturate e di quelle scadute che si riferiscono a esposizioni non garantite soggette al "rischio paese" nonche' delle variazioni riferite alle esposizioni cedute non cancellate. A.2 Classificazione delle esposizioni in base ai rating esterni ed interni A.2.1 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating esterni (valori di bilancio) Le classi di rischio per rating esterni indicate nella presente tavola si riferiscono, a titolo meramente esemplificativo, a quelle utilizzate da Standard & Poor's (3). La presente tavola puo' non essere compilata se l'ammontare delle esposizioni con "rating esterni" e' modesto. Le esposizioni da indicare corrispondono alle esposizioni nette di cui alle tabelle A.1.3 e A.1.6. Nella voce "impegni a erogare fondi" figurano gli impegni irrevocabili a erogare fondi ad utilizzo certo o incerto (inclusi le opzioni put emesse riguardanti titoli, gli impegni derivanti da contratti N.I.F. e R.U.F., ecc.). In calce alla tavola occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle esposizioni cartolarizzate ma non cancellate. Qualora per una singola esposizione esista una valutazione del merito creditizio operata da una sola agenzia di rating, questa e' la valutazione da considerare. Qualora per una singola esposizione esistano due valutazioni del merito creditizio operate da due agenzie di rating occorre fare riferimento a quella peggiore. Qualora esistano tre o piu' valutazioni differenti si individuano le due migliori e, fra queste, si sceglie quella peggiore. Qualora una banca abbia esposizioni prive di un rating specifico occorre applicare i seguenti criteri convenzionali: - se il debitore ha emesso un titolo di debito avente un rating "investment grade", tale rating puo' essere applicato all'esposizione priva di valutazione soltanto se quest'ultima ha una priorita' nel rimborso pari o superiore a quello del titolo anzidetto. In caso contrario, l'esposizione va classificata come "senza rating"; - se un debitore ha un rating generale "investment grade", tale rating puo' essere attribuito alle esposizioni "senza rating" di tipo "senior" verso il debitore. Le altre esposizioni prive di rating sono classificate come tali. Qualora, invece, un debitore ha un rating "speculative grade", quest'ultimo rating va convenzionalmente attribuito a tutte le esposizioni prive di rating verso tale debitore. Alle esposizioni prive di rating e' possibile attribuire il rating specifico di un'altra esposizione verso il medesimo debitore, a condizione che le esposizioni (con e senza rating) siano espresse nella medesima valuta. I rating delle esposizioni a breve termine possono essere attribuiti unicamente alle esposizioni cui si riferiscono. I rating attribuiti a una societa' appartenente ad un gruppo non possono essere applicati alle esposizioni verso altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo. A.2.2 Distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per classi di rating interni La presente tavola va redatta solo se i rating interni vengono utilizzati nella gestione del rischio di credito. In tal caso essa va compilata tenendo conto del grado di sviluppo e di applicazione (per portafogli e per unita' operative all'interno del gruppo) dei sistemi di rating interni. Le esposizioni da indicare corrispondono alle esposizioni nette di cui alle tabelle A.1.3 e A.1.6. Nella voce "impegni a erogare fondi" figurano gli impegni irrevocabili a erogare fondi ad utilizzo certo o incerto (inclusi le opzioni put emesse riguardanti titoli, gli impegni derivanti da contratti N.I.F. e R.U.F., ecc.). In calce alla tavola occorre fornire, se rilevante, il dettaglio delle esposizioni cartolarizzate ma non cancellate. A.3 Distribuzione delle esposizioni garantite per tipologia di garanzia. A.3.1 Esposizioni per cassa verso banche e verso clientela garantite A.3.2 Esposizioni "fuori bilancio" verso banche e verso clientela garantite I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) e dei venditori di protezione (derivati su crediti) devono essere individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia. La classificazione delle esposizioni fra quelle "totalmente garantite" e quelle "parzialmente garantite" va operata confrontando l'esposizione lorda con l'importo della garanzia stabilito contrattualmente. Nella colonna "valore esposizione" va indicato l'importo dell'esposizione netta. Nella colonna "garanzie reali" e "garanzie personali" va indicato il fair value delle garanzie stimato alla data di riferimento del bilancio. Qualora risulti difficile determinare il fair value della garanzia, si puo' fare riferimento al valore contrattuale della stessa. In calce alle tabelle A.3.1 e A.3.2 vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 7, paragrafo 15. A.3.3 Esposizioni per cassa deteriorate verso banche e verso clientela garantite A.3.4 Esposizioni "fuori bilancio" deteriorate verso banche e verso clientela garantite I comparti economici di appartenenza dei garanti (crediti di firma) e dei venditori di protezione (derivati su crediti) devono essere individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia. La percentuale di copertura delle garanzie ricevute, necessaria per classificare le esposizioni nelle diverse voci, va operata rapportando l'ammontare contrattualmente garantito sull'esposizione lorda come definita nelle tabelle A.13 e A.1.6. Nel caso delle ipoteche, pertanto, l'importo garantito corrisponde al valore dell'ipoteca. Nelle colonne "Garanzie (fair value)" occorre fare riferimento alle garanzie ricevute. Il fair value delle garanzie va fornito sempreche' non risulti difficile determinare tale valore. In questo caso va indicato l'importo garantito. Nella colonna "Eccedenza fair value garanzia" figura l'importo totale delle differenze positive tra il fair value della garanzia e il relativo importo garantito. B. Distribuzione e concentrazione del credito B.1 Distribuzione settoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela La distribuzione delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" per comparto economico di appartenenza dei debitori e degli ordinanti (per le garanzie rilasciate) deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia. Per le definizioni di esposizione lorda e netta si veda la tabella A.1.6. B.2 Distribuzione dei finanziamenti verso imprese non finanziarie residenti La distribuzione dei finanziamenti per comparto economico di appartenenza dei debitori deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d' Italia. Nella presente voce vanno indicate in chiaro le prime 5 "branche" (in ordine decrescente di ammontare complessivo dei finanziamenti erogati) cui appartengono le "societa' non finanziarie" e le "famiglie produttrici" residenti in Italia finanziate dalla banca, riportando per ciascuna "branca" l'importo dei relativi finanziamenti; per le altre "branche" deve essere indicato l'importo complessivo dei finanziamenti. I finanziamenti figurano per l'importo indicato in bilancio. B.3 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso banche B.4 Distribuzione territoriale delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso clientela Le presenti tabelle vanno compilate esclusivamente dalle banche che abbiano rapporti in essere anche con soggetti non residenti in Italia. Le esposizioni devono essere distribuite territorialmente secondo lo Stato di residenza della controparte. Per le definizioni di esposizione lorda e netta si vedano le tabelle A.1.3 e A.1.6. B.5 Grandi rischi (secondo la normativa di vigilanza) Formano oggetto di rilevazione nella presente voce l'importo e il numero delle "posizioni di rischio" che costituiscono un "grande rischio" secondo la vigente disciplina di vigilanza su base non consolidata delle banche (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia). C. Operazioni di cartolarizzazione e di cessione delle attivita'. C.1 Operazioni di cartolarizzazione. Informazioni di natura qualitativa Nella presente voce occorre fornire le seguenti informazioni sull'operativita' in cartolarizzazioni condotta dalla banca: - obiettivi, strategie e processi sottostanti all'anzidetta operativita', inclusa la descrizione del ruolo svolto (originator, investitore, ecc.) e del relativo livello di coinvolgimento; - descrizione dei sistemi interni di misurazione e controllo dei rischi connessi con l'operativita' in cartolarizzazioni, inclusa la misura, nel caso di operazioni originate dal gruppo, in cui i rischi sono stati trasferiti a terzi. Occorre illustrare la struttura organizzativa che presiede alle operazioni di cartolarizzazione, incluso il sistema di rendicontazione all'Alta Direzione od organo equivalente; - descrizione delle politiche di copertura adottate per mitigare i rischi connessi con l'operativita' in cartolarizzazioni, inclusi le strategie e i processi adottati per controllare su base continuativa l'efficacia di tali politiche; - informativa sui risultati economici connessi con le posizioni (in bilancio e "fuori bilancio") in essere verso le cartolarizzazioni; - indicazione delle agenzie di rating utilizzate nelle operazioni di cartolarizzazione originate dalla banca, distintamente per ciascuna tipologia di attivita' (in bilancio e "fuori bilancio") oggetto di cartolarizzazione. Le banche "originator" (4) devono altresi' illustrare - nel bilancio relativo all'esercizio in cui viene realizzata l'operazione di cartolarizzazione - le modalita' organizzative di ciascuna operazione, indicando: il prezzo di cessione delle attivita' cartolarizzate; l'ammontare (al lordo e al netto delle preesistenti rettifiche di valore) delle medesime attivita' cartolarizzate e i connessi ricavi o perdite da cessione realizzati; la tipologia (5) e la "qualita'" (6) delle attivita' cartolarizzate; l'esistenza di garanzie e linee di credito rilasciate dalla banca o da terzi; la distribuzione delle attivita' cartolarizzate per aree territoriali (7) e per principali settori di attivita' economica dei debitori ceduti (8). Tali informative vanno fornite distinguendo tra operazioni di cartolarizzazione tradizionali e sintetiche. Informazioni di natura quantitativa C.1.1 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione distinte per qualita' delle attivita' sottostanti Nel caso di operazioni di cartolarizzazione proprie in cui le attivita' cedute sono rimaste integralmente iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, le esposizioni, lorda e netta, da indicare nella presente tavola corrispondono al "rischio trattenuto", misurato, rispettivamente, come sbilancio fra le attivita' cedute e le corrispondenti passivita' alla data della cessione e alla data di riferimento del bilancio. Nel caso di operazioni rilevate sulla base dei c.d. "continuing involvement" l'esposizione lorda e netta va quantificata secondo quanto previsto dallo IAS 39 (cfr. AG52). Negli altri casi le esposizioni lorde e nette sono quelle definite nelle tabelle A.1.3 e A.1.6. Nel caso di operazioni di cartolarizzazione "multi-originator" le esposizioni vanno imputate nelle voci relative alle attivita' sottostanti proprie e di terzi in proporzione al peso che le attivita' proprie e quelle di terzi hanno sul complesso delle attivita' oggetto di cartolarizzazione (9). Nel caso di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostanti attivita' deteriorate e altre attivita', queste ultime vanno convenzionalmente imputate (facendo riferimento alla situazione in essere alla data di emissione dei titoli da parte della societa' veicolo) prima alle esposizioni "senior", poi a quelle "mezzanine" e soltanto l'eventuale residuo finale a quelle "junior" (10). C.1.2 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione "proprie" ripartite per tipologia di attivita' cartolarizzate e per tipologia di esposizioni C.1.3 Esposizioni derivanti dalle principali operazioni di cartolarizzazione di "terzi" ripartite per tipologia di attivita' cartolarizzate e per tipologia di esposizioni Nel caso di operazioni di cartolarizzazione proprie in cui le attivita' cedute sono rimaste integralmente iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale, il valore di bilancio da indicare nella presente tavola corrisponde al "rischio trattenuto", misurato come sbilancio fra le attivita' cedute e le corrispondenti passivita' alla data di riferimento del bilancio. Nel caso di operazioni rilevate sulla base dei c.d. "continuing involvement" l'esposizione lorda e netta va quantificata secondo quanto previsto dallo IAS 39 (cfr. AG52). Negli altri casi l'esposizione netta e' quella definita nelle tabelle A.1.3 e A.1.6. Nelle colonne "rettifiche/riprese di valore" figura il flusso annuo delle rettifiche e delle riprese di valore nonche' delle svalutazioni e delle rivalutazioni iscritte in conto economico oppure a riserva. Le sottovoci "tipologia di attivita'" vanno dettagliate nelle forme tecniche contrattuali (mutui ipotecari su immobili residenziali e non residenziali, leasing, carte di credito, titoli, ecc.). C.1.4 Esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione ripartite per portafoglio e per tipologia Formano oggetto di rilevazione nella presente tavola le esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione di terzi nonche' da quelle proprie in cui le attivita' cedute sono state integralmente cancellate dall'attivo dello stato patrimoniale. Le esposizioni eventualmente incluse nei gruppi di attivita' in via di dismissione vanno convenzionalmente allocate nelle colonne in base alla loro originaria classificazione. C.1.5 Ammontare complessivo delle attivita' cartolarizzate sottostanti ai titoli junior o ad altre forme di sostegno creditizio Forma oggetto di rilevazione nella presente tavola, in proporzione dei titoli junior e delle altre forme di sostegno creditizio detenuti, l'importo del portafoglio di attivita' oggetto di cartolarizzazione esistente alla data del bilancio, suddiviso in funzione della qualita' delle attivita' cartolarizzate (sofferenze, incagli ecc.) e della loro provenienza (proprie e di terzi). Nel caso di operazioni "multi-originator" occorre tenere conto anche del peso delle attivita' cartolarizzate di pertinenza della banca segnalante, in qualita' di "originator", rispetto al portafoglio complessivo della cartolarizzazione (11). C.1.6 Interessenze in societa' veicolo Figurano nella presente tavola le eventuali interessenze detenute in societa' veicolo insieme alla denominazione e alla sede legale di queste ultime. C.1.7. Attivita' di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla societa' veicolo La presente tavola va redatta dalle banche che svolgono attivita' di servicer in operazioni di cartolarizzazione (proprie o di terzi), indicando per ciascuna operazione la societa' veicolo. Nel caso di titoli rimborsati anticipatamente rispetto alla scadenza prefissata in calce alla tabella occorre fornire, se rilevanti, l'importo e la relativa percentuale di rimborso. C.2 Operazioni di cessione C.2.1. Attivita' finanziarie cedute non cancellate Nelle colonne A e B figura il valore di bilancio delle attivita' finanziarie cedute (attraverso operazioni di cartolarizzazione, pronti contro termine passivi ecc.) ma ancora rilevate, rispettivamente, per intero o parzialmente nell'attivo dello stato patrimoniale. Nella colonna C va indicato il valore integrale (cioe' inclusa la parte ceduta) delle attivita' riportate nella colonna B. In calce alla tavola occorre indicare gli eventuali strumenti derivati di copertura ceduti e non cancellati. Se rilevante, va fornito il dettaglio delle principali operazioni (es. pronti contro termine passivi). C.2.2. Passivita' finanziarie a fronte di attivita' cedute non cancellate Figura nella presente tavola il valore di bilancio delle passivita' finanziarie iscritte a seguito di cessioni di attivita' finanziarie non cancellate (interamente o parzialmente) dall'attivo dello stato patrimoniale. D. Modelli per la misurazione del rischio di credito Nel caso di utilizzo di modelli interni di portafoglio per la misurazione dell'esposizione al rischio di credito occorre, fra l'altro, indicare il confronto tra le perdite risultanti dal modello e le perdite effettive ed illustrare i risultati degli eventuali test di stress. SEZIONE 2 - RISCHI DI MERCATO 2.1 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione di vigilanza Ai fini della compilazione della presente sezione si considerano esclusivamente gli strumenti finanziari (attivi e passivi) rientranti nel "portafoglio di negoziazione di vigilanza", come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza sui rischi di mercato (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia). Di conseguenza, sono escluse eventuali operazioni allocate in bilancio nel portafoglio di negoziazione (ad esempio, crediti o derivati scorporati da attivita' o passivita' valutate al costo ammortizzato, titoli emessi), ma non rientranti nell'anzidetta definizione di vigilanza. Queste operazioni sono comprese nell'informativa relativa al "portafoglio bancario". Informazioni di natura qualitativa A. Aspetti generali Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa: - descrizione delle principali fonti del rischio di tasso di interesse nonche' degli eventuali cambiamenti intervenuti rispetto all'esercizio precedente, se rilevanti; - sintetica illustrazione degli obiettivi e delle strategie sottostanti all'attivita' di negoziazione e di come essi interagiscono con gli obiettivi e le strategie riferiti alla complessiva operativita' della banca. Tale illustrazione deve includere il ruolo svolto dalla banca nell'attivita' di negoziazione ("market maker", arbitraggista, attivita' in proprio, ecc.), le principali caratteristiche, se di importo rilevante, dei prodotti finanziari innovativi o complessi negoziati, le politiche sottostanti all'attivita' in derivati finanziari specificando se si ricorre maggiormente a derivati quotati o non quotati; - nel caso di modifiche significative nella condotta dell'attivita' di negoziazione occorre descrivere i cambiamenti intervenuti e le relative motivazioni. B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse. Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa: 1) sintetica descrizione dei processi interni di controllo e gestione del rischio di tasso di interesse (struttura organizzativa, esistenza di limiti all'assunzione dei rischi, ecc.) nonche' degli eventuali cambiamenti significativi intervenuti rispetto al precedente esercizio; 2) illustrazione delle metodologie utilizzate per l'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse (principali caratteristiche), dei metodi di valutazione dei risultati conseguiti nonche' dei cambiamenti, se rilevanti, intervenuti nell'esposizione al rischio rispetto al precedente esercizio. In particolare, nel caso di utilizzo di modelli interni occorre illustrare: - le principali assunzioni e i parametri sottostanti (modello utilizzato, attivita' coperte dal modello, modalita' di trattamento delle opzioni, periodo di detenzione, periodo di osservazione, intervallo di confidenza); - le metodologie utilizzate per aggregare i vari profili di rischio; - le assunzioni sottostanti alle correlazioni tra fattori di rischio; - le politiche e le procedure interne di verifica a posteriori dei risultati del modello con quelli reali (c.d. "back testing"); - le politiche e le procedure interne di analisi di scenario (c.d. "stress testing"). Va dichiarato se i modelli interni sono utilizzati o meno nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, con indicazione dei portafogli interessati. Informazioni di natura quantitativa 1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie per cassa e dei derivati finanziari La presente tavola puo' non essere redatta se nella nota integrativa viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio di negoziazione della banca, allora la tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni. La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei derivati finanziari deve essere effettuata in base alla loro durata residua per data di riprezzamento. Questa corrisponde all'intervallo temporale mancante tra la data di riferimento del bilancio e la prima successiva data di revisione del rendimento dell'operazione. In particolare, per i rapporti a tasso fisso tale durata residua corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tenere conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali). La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un'unica tavola. Le attivita' e le passivita' per cassa vanno indicate al fair value determinato in base al "corso secco". Per i titoli "zero coupon" ovvero "one coupon" occorre indicare anche i ratei d'interesse maturati sino alla data di rilevazione. Per i contratti derivati senza titolo sottostante si puo' fare riferimento al valore nozionale. Le opzioni vanno rilevate in base al "delta equivalent value". Gli scoperti tecnici vanno classificati in base alla durata residua dei titoli cui si riferiscono. Nella sottovoce "derivati finanziari" non devono essere rilevati i contratti derivati interni. Vanno invece inclusi anche i derivati su tassi d'interesse e su valute incorporati in altri strumenti finanziari (es. "IRS" incluso nel "TROR", "cap", "floor"). Le operazioni di pronti contro termine (attive e passive) e i riporti (attivi e passivi) sono rilevati in base alla vita residua delle operazioni stesse. Nello scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e le passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale nonche' le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24 ore. I contratti di "interest rate swap" che prevedono un capitale nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno convenzionalmente rilevati come combinazione dei contratti IRS del tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti (12). I derivati finanziari sono rilevati come combinazione di un'attivita' e di una passivita' a pronti di uguale importo (metodo della doppia entrata). Le corrispondenti posizioni vanno classificate per vita residua in base ai seguenti criteri: - i derivati finanziari in cui vengano scambiati flussi di interesse a tasso fisso con flussi di interesse a tasso indicizzato (come, ad esempio, gli "interest rate swaps") corrispondono alla combinazione di un'attivita' (o passivita) a tasso fisso e di una passivita' (o attivita) a tasso indicizzato; conseguentemente, occorre rilevare una posizione lunga (o corta) corrispondente all'attivita' (o passivita) a tasso fisso nella fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (13) e una posizione corta (o lunga) corrispondente alla passivita' (o attivita) a tasso indicizzato nella fascia temporale relativa al momento antecedente il primo successivo periodo di determinazione degli interessi; i flussi di uno swap riferiti a valute diverse sono ricondotti ciascuno nella distribuzione per vita residua della pertinente valuta; - per gli altri derivati finanziari (ad esempio, compravendite a termine, "forward rate agreements") occorre rilevare (secondo la posizione contrattuale assunta) una posizione lunga (o corta) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla data di regolamento e una posizione corta (o lunga) in corrispondenza della fascia temporale relativa alla durata residua del contratto (14); - i derivati finanziari su valute sono equiparati alla combinazione di una posizione lunga sulla valuta da ricevere e una posizione corta sulla valuta da consegnare; tali posizioni sono attribuite alla fascia temporale nella quale cade la data di regolamento. I rapporti che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse a tasso fisso (indicizzato) e la facolta' di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi di interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso di interesse fisso contro quello indicizzato. In calce alla tabella occorre descrivere l'effetto di variazioni dei tassi di interesse pari a +/- 100 punti base sul margine di intermediazione, sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto nonche' i risultati delle analisi di scenario. 2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita' Nel caso di utilizzo di modelli interni basati sul valore a rischio (VaR) occorre fornire, fra l'altro, le seguenti informazioni: - VaR di fine periodo, medio, minimo, massimo; - distribuzione del VaR nell'esercizio; - numero di giorni nei quali le perdite (effettive e/o teoriche) hanno superato il VaR, con relativo commento; va possibilmente fornito un grafico che metta a confronto VaR e risultati economici giornalieri. Nel caso di utilizzo di modelli interni non basati sul VaR o di altre metodologie occorre fornire, fra l'altro, le seguenti informazioni: - esposizione al rischio di fine periodo, media, minima, massima; - risultati di "back testing". Devono formare oggetto di descrizione gli effetti di una variazione dei tassi di interesse di +/- 100 punti base sul margine di intermediazione, sul risultato di esercizio e sul patrimonio netto nonche' i risultati delle analisi di scenario. 2.2 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario Il portafoglio bancario e' costituito da tutti gli strumenti finanziari attivi e passivi non compresi nel portafoglio di negoziazione di cui alla sezione 2.1. Informazioni di natura qualitativa A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di tasso di interesse Nella presente voce occorre fornire la seguente informativa: - descrizione delle principali fonti del rischio di tasso di interesse, distinguendo tra rischio di tasso di interesse da "fair value" e da "flussi finanziari" ("cash flow hedge"); - sintetica descrizione dei processi interni di gestione e controllo del rischio di tasso di interesse (struttura organizzativa, limiti all'assunzione dei rischi, frequenza dei controlli, ecc.) e degli eventuali cambiamenti rispetto al precedente esercizio, se rilevanti; - sintetica illustrazione dei metodi di misurazione e controllo del rischio di tasso di interesse e delle procedure per la valutazione dei risultati conseguiti. Nel caso di utilizzo di modelli interni occorre fornire le medesime informazioni previste per l'attivita' di negoziazione. Va illustrato il trattamento delle opzioni di rimborso anticipato acquistate ed emesse. B. Attivita' di copertura del fair value Nella presente voce occorre descrivere: - gli obiettivi e strategie sottostanti alle operazioni di copertura del fair value, distinguendo tra coperture specifiche e generiche; - le tipologie di contratti derivati utilizzati per la copertura (incluso se quotati o non quotati) e natura del rischio coperto (solo rischio di tasso o anche spread), distinguendo tra coperture specifiche e generiche. C. Attivita' di copertura dei flussi finanziari Nella presente voce occorre descrivere: - gli obiettivi e le strategie sottostanti alle operazioni di copertura dei flussi finanziari (incluse le transazioni future attese), distinguendo tra coperture specifiche e generiche; - le tipologie di contratti derivati utilizzati (incluso se quotati o non quotati) e la natura del rischio coperto, distinguendo tra coperture specifiche e generiche; - i periodi nei quali ci si attende che i flussi di cassa si manifestino e influenzino il conto economico; - le transazioni future oggetto di copertura la cui manifestazione non e' piu' attesa. Informazioni di natura quantitativa 1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie La presente tavola puo' non essere redatta se nella nota integrativa viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio bancario della banca, allora la presente tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio bancario non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni. La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei derivati finanziari deve essere effettuata in base alla loro durata residua per data di riprezzamento, per la cui definizione si rinvia alla tavola 1 del portafoglio di negoziazione. La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un'unica tavola. Le operazioni per cassa vanno indicate al valore di bilancio, ad eccezione di quelle oggetto di copertura del "fair value" che vanno depurate delle relative plus/minusvalenze. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate. La ripartizione delle attivita' finanziarie valutate al costo ammortizzato nelle fasce di vita residua va operata attribuendo ai fondi svalutazione collettive una vita residua convenzionale determinata in base alla percentuale di distribuzione delle attivita' nelle singole fasce di vita residua (15). Il valore da attribuire ai derivati finanziari collegati a titoli di debito, a tassi di interesse o a valute e' il seguente: a) ai contratti di deposito e di finanziamento stipulati e da erogare o da ricevere a una data futura predeterminata l'importo da erogare o da ricevere; b) alle opzioni il "delta equivalent value"; c) agli altri contratti derivati con titolo sottostante il prezzo di regolamento delle operazioni stesse (16); d) agli altri contratti derivati senza titolo sottostante il valore nozionale. I contratti di "interest rate swap" che prevedono un capitale nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno convenzionalmente rilevati come combinazione dei contratti IRS del tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti. I derivati finanziari vanno rilevati in base al metodo della "doppia entrata" indicato nella sezione 2.1. I rapporti (attivi e passivi) che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse indicizzato con una soglia minima e/o massima vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso indicizzato e di opzioni del tipo "floor" e/o "cap". I rapporti attivi e passivi che prevedono la corresponsione di un tasso d'interesse a tasso fisso (indicizzato) e la facolta' di trasformarlo, dopo un determinato intervallo temporale, in tasso indicizzato (fisso) vanno trattati come una combinazione di rapporti a tasso fisso (indicizzato) e di opzioni su tassi di interesse che consentono la vendita (l'acquisto) del tasso di interesse fisso contro quello indicizzato. Nello scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e le passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale, nonche' le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24 ore (17). Il deposito di riserva obbligatoria nonche' i finanziamenti e titoli insoluti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale "durata indeterminata". Nella sottovoce "derivati finanziari" figurano anche i derivati di copertura del rischio di tasso di interesse ("cash flow hedge", "fair value hedge") delle operazioni del portafoglio bancario nonche' i derivati esposti al rischio di tasso d'interesse incorporati in altri strumenti finanziari. Non devono formare oggetto di rilevazione i contratti derivati interni. In calce alla tavola occorre descrivere l'effetto di una variazione dei tassi di interesse pari a +/- 100 punti base sul margine di interesse, sul risultato di esercizio, sul patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi di scenario. 2. Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita' Nel caso di utilizzo di modelli o di altre metodologie interni vanno fornite le medesime informazioni richieste per il portafoglio di negoziazione. 2.3 - Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza Ai fini della compilazione della presente sezione si considerano esclusivamente gli strumenti finanziari (titoli di capitale, O.I.C.R., contratti derivati su O.I.C.R., su titoli di capitale, su indici azionari, su metalli preziosi (diversi dall'oro), su merci, su altre attivita) rientranti nel "portafoglio di negoziazione di vigilanza" come definito nella disciplina relativa alle segnalazioni di vigilanza sui rischi di mercato (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia). Sono fornite le informazioni riguardanti le variazioni di prezzo dipendenti dalle fluttuazioni delle variabili di mercato e da fattori specifici degli emittenti o delle controparti. Informazioni di natura qualitativa A. Aspetti generali Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso di interesse - portafoglio di negoziazione di vigilanza" (sezione 2.1). B. Processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso di interesse - portafoglio di negoziazione di vigilanza" (sezione 2.1). Informazioni di natura quantitativa 1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I.C.R. In calce alla tavola, se rilevante, va fornito il dettaglio degli O.I.C.R. in funzione della natura delle attivita' sottostanti (obbligazionario, azionario, altri). 2. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del mercato di quotazione La presente tavola puo' non essere redatta se nella nota integrativa viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di prezzo basata sui modelli interni o altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio di negoziazione della banca, allora la tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o altre metodologie. Occorre indicare separatamente i Paesi dei primi 5 principali mercati di quotazione dei titoli di capitale ed indici azionari in portafoglio. I "restanti paesi" formano convenzionalmente un unico mercato di quotazione. I titoli di capitale nonche' le compravendite non ancora regolate e i contratti derivati su titoli di capitale devono essere rilevati al fair value dei titoli stessi. I contratti derivati su indici azionari devono essere rilevati al valore nozionale. Le opzioni vanno rilevate in base al "delta equivalent value". Non devono formare oggetto di rilevazione i contratti derivati interni. Per i derivati finanziari su titoli di capitale si deve tener conto soltanto delle posizioni lunghe o corte riferite al titolo sottostante. Ad esempio, nel caso di acquisto a termine di un'azione occorre rilevare unicamente la posizione lunga nell'azione sottostante ed escludere quella corta con scadenza corrispondente alla data di regolamento del contratto. La negoziazione di un "equity swap" in cui un ente riceve un ammontare basato sulla variazione di una azione (o indice azionario) "X" e paga un ammontare basato sulla variazione di una azione (o indice azionario) "Y" equivale alla combinazione di una posizione lunga nell'azione (o nell'indice azionario) "X" e di una posizione corta nell'azione (o nell'indice azionario) "Y". L'acquisto di un'opzione "call" e la vendita (emissione) di un'opzione "put" sono equiparati a posizioni lunghe sul titolo cui fanno riferimento. La vendita (emissione) di un'opzione "call" e l'acquisto di un'opzione "put" sono equiparati a posizioni corte sul titolo cui fanno riferimento. I warrants in portafoglio sono trattati alla stessa stregua delle opzioni "call". In calce alla tavola occorre descrivere l'effetto di una variazione dei prezzi dei titoli di capitale e degli indici azionari sul margine di intermediazione, sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi di scenario. 3. Portafoglio di negoziazione di vigilanza - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita' Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio di negoziazione di vigilanza" (sezione 2.1), ad eccezione degli effetti sul margine d'interesse che vanno invece riferiti al margine di intermediazione. 2.4 - Rischio di prezzo - Portafoglio bancario Ai fini della presente sezione si considerano esclusivamente gli strumenti finanziari (titoli di capitale, O.I.C.R., contratti derivati su O.I.C.R., su titoli di capitale, su indici azionari, su metalli preziosi (diversi dall'oro), su merci, su altre attivita) diversi dai quelli inclusi nella corrispondente informativa relativa al portafoglio di negoziazione (sezione 2.3). Sono fornite le informazioni riguardanti le variazioni di prezzo dipendenti dalle fluttuazioni delle variabili di mercato e da fattori specifici degli emittenti o delle controparti. Informazioni di natura qualitativa A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di prezzo Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2). B. Attivita' di copertura del rischio di prezzo Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2). Informazioni di natura quantitativa 1. Portafoglio bancario: esposizioni per cassa in titoli di capitale e O.I. C.R. In calce alla tavola, se rilevante, va fornito il dettaglio degli O.I.C.R. in funzione della natura delle attivita' sottostanti (obbligazionario, azionario, altri). 2. Portafoglio bancario - modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita' Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il " rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (sezione 2.2). 2.5 - Rischio di cambio Rientrano nell'ambito di applicazione del presente profilo di rischio tutte le attivita' e le passivita' (in bilancio e "fuori bilancio") in valuta, ivi incluse le operazioni in curo indicizzate all'andamento dei tassi di cambio di valute. Sono assimilate ai rapporti in valuta anche le operazioni sull'oro. Informazioni di natura qualitativa A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di cambio Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2), nonche' la descrizione del ruolo svolto dal gruppo nell'operativita' in valuta. Occorre anche dichiarare se il modello interno basato sul VaR e' utilizzato nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. B. Attivita' di copertura del rischio di cambio Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (2.2), distinguendo tra copertura del patrimonio netto di un'entita' estera e copertura di altre attivita' e passivita'. Informazioni di natura quantitativa 1. Distribuzione per valuta di denominazione delle attivita', delle passivita' e dei derivati Le valute indicate nelle colonne hanno carattere meramente indicativo; la tabella va prodotta fornendo il dettaglio delle prime 5 principali valute. Le attivita' e le passivita' indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute vanno scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento. Nella voce "attivita' finanziarie" le attivita' che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza figurano soltanto se coperte dal rischio di cambio. Nella voce "altre attivita'" vanno incluse le attivita' materiali valutate al fair value nonche' quelle valutate al costo coperte dal rischio di cambio. I derivati finanziari su merci vanno rilevati limitatamente alle posizioni (lunghe o corte) in valuta relative al regolamento delle operazioni. Sono escluse dalla rilevazione le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo. In calce alla tavola occorre descrivere l'effetto di variazioni dei tassi di cambio sul margine di intermediazione, sul risultato d'esercizio e sul patrimonio netto, nonche' i risultati delle analisi di scenario. Tali effetti non vanno descritti qualora siano forniti nel successivo paragrafo 2 "Modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita'". 2. Modelli interni e altre metodologie per l'analisi di sensitivita' Occorre fornire un'informativa analoga a quella prevista per il "rischio di tasso d'interesse - portafoglio bancario" (sezione 2.2). 2.6 - Gli strumenti finanziari derivati. A. Derivati finanziari A.1 Portafoglio di negoziazione di vigilanza: valori nozionali di fine periodo e medi Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella i derivati finanziari inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Per i derivati che comportano o possano comportare lo scambio di capitali (titoli o altre attivita) va indicato il prezzo di regolamento dei contratti stessi (18). I derivati con attivita' sottostanti denominate in valuta e quelli su tassi di cambio vanno valorizzati al cambio corrente a pronti. Dalla sottovoce "contratti a termine" sono esclusi gli acquisti e le vendite c.d. "regular way" rilevati in bilancio sulla base della data di contrattazione. Il valore nozionale medio va calcolato come media semplice dei valori nozionali giornalieri. I contratti di "interest rate swap" che prevedono un capitale nozionale variabile nel tempo ("amortizing", "accreting", ecc.) vanno convenzionalmente rilevati come combinazione dei contratti IRS del tipo "plain vanilla" nei quali possono essere scomposti. Con riferimento alla colonna "altri valori" va indicata, se rilevante, la tipologia dei sottostanti. Relativamente alla sottovoce "altri contratti derivati" va fornito il dettaglio, se rilevante, dei contratti derivati che la compongono. In calce alla tabella va fornito, se rilevante, il dettaglio dei contratti derivati incorporati in strumenti finanziari di negoziazione. A.2 Portafoglio bancario: valori nozionali di fine periodo e medi A.2.1 Di copertura Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella i derivati finanziari di copertura inclusi nel portafoglio bancario. Le opzioni emesse dalla banca formano oggetto di rilevazione soltanto se a copertura di opzioni acquistate. Si applicano i criteri di rilevazione indicati per i derivati finanziari inclusi nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. A.2.2 Altri derivati Formano oggetto di rilevazione nella presente tabella i derivati finanziari rilevati in bilancio nel portafoglio di negoziazione, ma non rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Si applicano i criteri di rilevazione indicati per i derivati finanziari inclusi nei rischi del portafoglio di negoziazione. A.3 Derivati finanziari: acquisti e vendite dei sottostanti Ai fini della compilazione della presente tavola i contratti derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per la banca, rispettivamente, l'acquisto o la vendita del tasso fisso (19). I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare. I contratti che prevedono sia lo scambio di tassi di interesse sia lo scambio di valute vanno riportati soltanto tra i contratti su "tassi di cambio e oro". Si applicano i criteri di rilevazione indicati per i derivati finanziari inclusi nei rischi del portafoglio di negoziazione di vigilanza. Le opzioni "cap" acquistate e quelle "floor" emesse vanno rilevate tra le "vendite"; viceversa, le opzioni "cap" emesse e quelle ` floor" acquistate vanno rilevate tra gli "acquisti". Sono esclusi dalla rilevazione i contratti derivati che prevedono lo scambio di due tassi di interesse indicizzati ("basir swap"), indici azionari e indici reali. A.4 Derivati finanziari "over the counter": fair value positivo - rischio di controparte A.5 Derivati finanziari "over the counter ": fair value negativo - rischio di finanziario Formano oggetto di rilevazione nella presenti tabelle i derivati finanziari segnalati nelle precedenti sezioni A.1 e A.2 esposti al rischio di controparte o al rischio finanziario. I comparti economici di appartenenza delle controparti devono essere individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia. Il "fair value compensato" e 1"`esposizione futura" vanno calcolati secondo le regole valide a fini di vigilanza (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia). Nella colonna "lordo non compensato" figura il fair value positivo o negativo dei contratti derivati che non formano oggetto di accordi di compensazione. Nella colonna "lordo compensato" figura il fair value positivo o negativo dei contratti derivati che formano oggetto di accordi di compensazione "mista", cioe' tra derivati con sottostanti differenti (es. tasso di interesse e tasso di cambio). Nella colonna "Sottostanti differenti - compensato" figura il valore netto positivo o negativo dei contratti derivati che formano oggetto di accordi di compensazione mista. Ove gli accordi di compensazione riguardino soltanto contratti derivati aventi il medesimo sottostante (es. titoli di debito e tassi di interesse), il relativo valore netto va rilevato convenzionalmente nella colonna "lordo non compensato". In calce alla tabella va indicato il valore lordo di tali operazioni. L"'esposizione futura" dei contratti derivati che non hanno formato oggetto di accordi di compensazione ovvero hanno formato oggetto di accordi di compensazione omogenea (cioe' con il medesimo sottostante) va rilevata in corrispondenza dei pertinenti sottostanti. Viceversa l'esposizione futura dei contratti derivati che hanno formato oggetto di compensazione "mista" va rilevata nella tabella A.4 oppure A.5, a seconda che il valore compensato sia, rispettivamente, positivo o negativo. A.6 Vita residua dei derivati finanziari "over the counter": valori nozionali Forma oggetto di rilevazione nella presente tabella la vita residua degli strumenti derivati finanziari determinata facendo riferimento alla scadenza contrattuale dei derivati stessi. Nel caso di "interest rate swap" con capitale nozionale variabile la vita residua va calcolata con riferimento a ciascuno dei singoli IRS nei quali possono essere scomposti. Sono inclusi gli "interest rate swap" impliciti nei "TROR". B. Derivati creditizi Ai fini della compilazione delle presenti tabelle nei derivati creditizi rientranti nel portafoglio di "negoziazione di vigilanza" figurano quelli rientranti a fini di vigilanza nel calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia), mentre i restanti derivati creditizi vanno inclusi nelle "altre operazioni". B.1 Derivati creditizi: valori nozionali Il valore nozionale medio va calcolato come media semplice dei valori nozionali giornalieri. Nelle voci 1.1 e 2.1 "con scambio di capitali" figurano i derivati su crediti che prevedono la consegna della "reference obligation" ("phisical delivery"). B.2 Derivati creditizi: fair value positivo - rischio di controparte B.3 Derivati creditizi.fair value negativo - rischio finanziario I comparti economici di appartenenza delle controparti devono essere individuati facendo riferimento ai criteri di classificazione previsti nel fascicolo "Classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica" edito dalla Banca d'Italia. Nella colonna "esposizione futura" figurano i valori calcolati secondo le regole valide a fini di vigilanza (cfr. Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" emanata dalla Banca d'Italia). Nella voce "altre operazioni - acquisti di protezione" vanno inclusi i derivati creditizi di copertura rinetranti nell'ambito di applicazione dello IAS 39. Non e' richiesto il fair value negativo relativo a derivati creditizi nei quali la banca assume la posizione di venditrice di protezione ("protection seller"), in quanto l'esposizione massima di tali derivati e' rilevata nella sezione rischio di credito. B.4 Vita residua dei contratti derivati su crediti: valori nozionali Forma oggetto di rilevazione nella presente tabella la vita residua degli strumenti derivati su crediti determinata facendo riferimento alla scadenza contrattuale dei derivati stessi. La "reference obligation" e' "qualificata" o "non qualificata" a seconda che sia o meno uno strumento qualificato, come definito dalla normativa di vigilanza sui rischi di mercato relativa al rischio specifico. Questo criterio si applica a prescindere dalla forma tecnica della "reference obligation". SEZIONE 3 - RISCHIO DI LIQUIDITA' Informazioni di natura qualitativa A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio di liquidita' Nella presente voce occorre descrivere le principali fonti di manifestazione del rischio di liquidita', le politiche di gestione e la struttura organizzativa preposta al controllo di tale rischio, nonche' i sistemi interni di misurazione e controllo del rischio di liquidita'. Informazioni di natura quantitativa 1. Distribuzione temporale per durata residua contrattuale delle attivita' e passivita' finanziarie La distribuzione temporale delle attivita', delle passivita' e dei derivati finanziari con scambio di capitale deve essere effettuata, sia per le operazioni a tasso fisso sia per quelle a tasso indicizzato, in base alla durata residua contrattuale. Questa corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tenere conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali). La classificazione per vita residua deve essere operata separatamente per le principali valute di denominazione delle attivita', passivita' e derivati finanziari. Le valute residuali sono aggregate in un'unica tavola. Le colonne "da oltre 1 anno fino a 5 anni" e "oltre 5 anni" mirano ad avere un quadro completo della distribuzione delle attivita', passivita' e derivati finanziari per durata residua contrattuale. Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate e il valore da considerare e' quello risultante dal piano di ammortamento contrattuale. Le altre operazioni per cassa vanno indicate al valore di bilancio, ad eccezione di quelle valutate al costo ammortizzato oggetto di copertura dal "fair value" che vanno depurate delle relative plus/minusvalenze. Gli scoperti tecnici vanno classificati in base alla durata residua dei titoli cui si riferiscono. Nello scaglione "a vista" devono essere ricondotte le attivita' e le passivita' finanziarie "a vista" dello stato patrimoniale, nonche' le altre attivita' e passivita' con durata residua non superiore a 24 ore (20). Le operazioni "fuori bilancio" vanno rilevate in base al metodo della "doppia entrata" indicato nella sezione 2.1 "rischio di tasso di interesse portafoglio di negoziazione". Le opzioni figurano in base al "delta equivalent value". Nella voce impegni irrevocabile a erogare fondi figurano anche gli impegni sottostanti a derivanti su crediti in cui la banca e venditrice di protezione (protection seller) nonche' i depositi e i finanziamenti da effettuare. 2. Distribuzione settoriale delle passivita' da effetuare. La distribuzione delle passivita' finanziarie per comparto economico di appartenenza dei creditori deve essere effettuata secondo i criteri di classificazione previsti nel fascicolo classificazione della clientela per settori e gruppi di attivita' economica edito dalla banca d'Italia. 3. Distribuzione territoriale delle passivita' finanziarie. Se la componente estera non e' rilevante la tavola deve essere modificata aprendo la colonna Italia nelle quattro sottocolonne Nord Ovest, Nord Est, Centro Suid, Isole; la componente estera invece deve essere aggregata nell'unica colonna Resto del mondo. Sezione 4 - Rischio operativo Informazioni di natura qualitativa. A. Aspetti generali, processi di gestione e metodi di misurazione del rischio operativo Nella presente voce occorre descrivere le principali fonti di manifestazione e la natura del rischio operativo, nonche' la struttura organizzativa proposta al controllo di tale rischio. Va anche fornita una descrizione delle pendenze legali rilevanti con indicazione delle possibili perdite. Occorre inoltre descrivere i sistemi interni di misurazione, gestione e controllo del rischio operativo, nonche' le valutazioni della performance di gestione. Informazioni di natura quantitativa Formano oggetto di rilevazione le informazioni di natura quantitativa concernenti il rischio operativo. Occorre distinguere tra le principali fonti di manifestazioni del rischio operativo. -------------------- (1) Comprese le attivita' e le passivita' finanziarie di negoziazione eventualmente incluse, ai fini del bilancio, in un gruppo di attivita' e passivita' in corso di dismissione. (2) Comprese le attivita' e le passivita' finanziarie, diverse da quelle di negoziazione, eventualmente incluse, ai fini del bilancio, nelle "singole attivita'" e nei gruppi di attivita' e passivita' in corso di dismissione. (3) Tale utilizzo, pertanto, non e' espressione da parte della Banca d'Italia di alcun giudizio di merito o preferenza sulle agenzie di rating. (4) Tali banche devono fornire le informazioni richieste indipendentemente dal fatto che esse detengano posizioni (in bilancio e "fuori bilancio") nei confronti delle cartolarizzazioni. (5) Mutui ipotecari su immobili residenziali e non residenziali, leasing, carte di credito, titoli, ecc. (6) Sofferenze, incagli, esposizioni ristrutturate, esposizioni scadute, esposizioni in bonis. (7) Italia (Nord-Ovest; Nord-Est; Centro; Sud e Isole), altri Paesi europei (Paesi U.E.; Paesi non U.E.), America, Resto del mondo. (8) Stati, altri enti pubblici, banche, societa' finanziarie, assicurazioni, imprese non finanziarie, altri soggetti. (9) Ad esempio, qualora la cartolarizzazione riguardi attivita' per 1000 di cui 600 proprie e 400 di terzi e la banca abbia in portafoglio titoli "junior" per 100, esso indica 60 nella voce A relativa alle attivita' sottostanti proprie e 40 nella voce B relativa alle attivita' sottostanti di terzi. (10) A titolo di esempio, si ipotizzi che a fronte di un'operazione di cartolarizzazione di attivita' di terzi pari a 1000, di cui 500 sofferenze e 500 crediti in bonis, vengano emessi titoli "senior" per 400, "mezzanine" per 500 e "junior" per 100 e che la banca abbia in portafoglio titoli "senior" per 200 e "mezzanine" per 100. In tal caso i crediti in bonis sono imputati fino a 400 alle esposizioni "senior" e, per il residuo 100, ai "mezzanine"; le differenze sono imputate per 400 ai "mezzanine" e per il residuo 100 ai "junior". Partendo da questa allocazione, la banca deve indicare 200, in corrispondenza della voce B.2 "attivita' sottostanti di terzi - altre attivita'" e della colonna "esposizioni per cassa - senior", 20 (0,2 * 100, dove 0,2 e' pari al rapporto tra il residuo credito in bonis di 100 e il totale dei titoli "mezzanine" 500) in corrispondenza della voce B.2 "attivita' sottostanti di terzi - altre attivita'" e della colonna "esposizioni per cassa - mezzanine" e 80 in corrispondenza della voce B.1 "attivita' sottostanti di terzi - attivita' deteriorate " e della colonna "esposizioni per cassa - mezzanine". (11) Si ipotizzi un'operazione di cartolarizzazione tradizionale "multi-originator", realizzata dalle banche X e Y nella quale: 1. sia stato ceduto ad una societa' veicolo al prezzo di 200 un portafoglio di attivita' finanziarie - costituito per l'80% da attivita' della banca X e per il 20% da attivita' della banca Y - composto da sofferenze per 100, incagli per 80, altre attivita' per 20; 2. la societa' veicolo abbia emesso titoli "senior" per 130, "mezzanine" per 50 e "junior" per 20; 3. i titoli "junior" siano stati sottoscritti per 10 dalla banca X e per 10 dalla banca Y, corrispondenti ciascuno a una quota pari al 50% (10/20) del totale dei titoli "junior" riferiti alla medesima cartolarizzazione; la quota dei titoli "junior" detenuti dalle banche resta sempre pari a quella iniziale (nell'esempio, 50%); 4. le attivita' cedute sono state cancellate dai bilanci della banca X e Y. In questo caso, la banca X nel redigere il bilancio, rileva: 40 (100*80%*50%) nella sottovoce A.1.1, 10 (100*20%*50%) nella sottovoce B.1, 32 (80*80%*50%) nella sottovoce A.1.2, 8 (80*20%*50%) nella sottovoce B.2, 8 (20*80%*50%) nella sottovoce A.1.5 e 2 (20*20%*50%) nella sottovoce B.5. (12) Si ipotizzi un "amortizing swap" avente le seguenti caratteristiche contrattuali: a) data di negoziazione 2 gennaio anno T; b) prima data di revisione del tasso indicizzato 4 gennaio anno T; successive revisioni ogni anno il 2 gennaio; c) liquidazione differenziale ogni anno alla data del 31 dicembre; d) data di scadenza 2 gennaio anno T+4; e) valore nozionale 1° anno 500 Euro, 2° anno 440 Euro, 3° anno 360 Euro, 4° anno 260 Euro. Detto IRS va convenzionalmente scomposto e segnalato come combinazione dei seguenti 4 contratti IRS del tipo "plain vanilla": 1) il primo IRS ha un capitale nozionale di 260 Euro e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario; 2) il secondo IRS ha un capitale nozionale di 100 Euro (360-260), scadenza 2 gennaio anno T+3 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario; 3) il terzo IRS ha un capitale nozionale di 80 Euro (440-360), scadenza 2 gennaio anno T+2 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario; 3) il quarto IRS ha un capitale nozionale di 60 Euro (500-440), scadenza 2 gennaio anno T+1 e le altre condizioni contrattuali uguali a quelle del contratto IRS originario. (13) Scadenza dell'intero periodo di riferimento del contratto. (14) Durata residua dello strumento finanziario sottostante per le compravendite a termine; tempo mancante alla data di regolamento piu' tempo di durata dello strumento finanziario sottostante o del periodo di riferimento del contratto per i F.R.A. e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio (ad esempio, i futures negoziati sul MIF). Ad esempio, nel caso di vendita a 3 mesi di un titolo a tasso fisso che abbia vita residua 12 mesi, occorre procedere nel seguente modo: a) nella voce 3.1 "derivati finanziari - con titolo sottostante - altri - posizioni lunghe" va registrato, in corrispondenza della fascia "fino a 3 mesi", l'impegno a cedere il titolo a termine (attivita' con durata residua 3 mesi); b) nella voce 3.1 "derivati finanziari - con titolo sottostante - altri - posizioni corte" va registrato, in corrispondenza della fascia "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", il titolo oggetto della cessione a termine (passivita' con durata residua 12 mesi). (15) Si ipotizzi, a titolo di esempio, che la banca A abbia: 1) attivita' per 10.000 di cui 1.000 con vita residua "fino a 3 mesi", 3.000 "da oltre 6 mesi fino a 1 anno", 4.000 "da oltre 1 anno fino a 5 anni", 2.000 "da oltre 5 anni fino a 10 anni"; 2) fondo svalutazioni collettive per 200. In tale situazione la banca A segnala: a) 980 [1.000 - (1.000/10.000*200)] nella fascia "fino a 3 mesi"; b) 2.940 [3.000 - (3.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 6 mesi fino a 1 anno"; 3) 3.920 [4.000 - (4.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 1 anno fino a 5 anni"; 4) 1.960 [2.000 - (2.000/10.000*200)] nella fascia "da oltre 5 anni fino a 10 anni". (16) La posizione relativa al tasso fisso ha una durata pari a quella dell'operazione principale, mentre la posizione relativa al tasso indicizzato ha una durata pari a quella di scadenza dell'opzione piu' il tempo mancante alla piu' vicina data di revisione del rendimento. (17) Nello scaglione "a vista" della voce "titoli in circolazione" vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non ancora rimborsati. (18) Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedono la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire e' pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento. (19) In conformita' di tale criterio, nel caso di negoziazione di un forward rate agreement" e' acquirente la parte che alla data di liquidazione del contratto ricevera' il differenziale quando il tasso fisso e' superiore al tasso corrente, mentre paghera' quando il tasso fisso e' inferiore al tasso corrente. Viceversa, si qualifica come venditrice la parte che alla data di liquidazione del contratto ricevera' il differenziale quando il tasso fisso e' inferiore al tasso corrente, mentre paghera' quando il tasso fisso e' superiore al tasso corrente. (20) Nello scaglione "a vista" della voce "titoli di debito in circolazione" vanno ricompresi anche i titoli che alla data di riferimento del bilancio risultano scaduti, ma non ancora rimborsati. Parte F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO DELL'IMPRESA Informazioni di natura qualitativa Nella presente voce occorre illustrare gli obiettivi perseguiti nonche' le politiche e i processi adottati nella gestione del patrimonio. Tale informativa deve perlomeno includere: a) la nozione di patrimonio utilizzata dalla banca; b) la natura dei requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori e come del loro rispetto si tenga conto nelle procedure interne di gestione del patrimonio; c) le modalita' con cui la banca persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio. Informazioni di natura quantitativa SEZIONE 2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA 2.1 - Patrimonio di vigilanza Informazioni di natura qualitativa 1. Patrimonio di base In questa voce va fornita una sintetica descrizione delle principali caratteristiche contrattuali degli strumenti che entrano nel calcolo del patrimonio di base. Inoltre, per ciascuno strumento innovativo di capitale classificato nel patrimonio di base occorre fornire le seguenti informazioni: a) l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la durata o se trattasi di uno strumento perpetuo; b) l'esistenza di eventuali clausole di rimborso anticipato e la relativa data di esercizio; c) le condizioni di subordinazione, l'esistenza di condizioni che consentano la conversione dello strumento innovativo in capitale della banca e le condizioni previste per tale conversione; d) l'esistenza di clausole di "step up" e il loro contenuto; e) le caratteristiche di non cumulabilita' degli interessi; f) la possibilita' di non corresponsione degli interessi; g) l'esistenza e il contenuto di eventuali "frigger events"; h) l'utilizzo di una societa' veicolo controllata per la raccolta di fondi nonche' una sintesi delle principali clausole contenute nei contratti che determinano il trasferimento delle somme raccolte dalla societa' emittente alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione (cd. contratti di "on lending"). 2. Patrimonio supplementare 3. Patrimonio di terzo livello In questa voce va fornita una sintetica descrizione delle principali caratteristiche contrattuali degli strumenti che entrano nel calcolo del patrimonio supplementare e di quello di terzo livello. Inoltre, con riferimento a ciascun strumento ibrido di patrimonializzazione e a ciascuna passivita' subordinata - il cui importo a fine esercizio eccede il 10% dell'importo complessivo, rispettivamente, degli strumenti ibridi e delle passivita' subordinate - devono essere fornite le seguenti informazioni: a) l'importo e la valuta di denominazione, il tasso d'interesse, la data di scadenza o se trattasi di un prestito perpetuo; b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato e la relativa data di esercizio; c) le condizioni di subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione delle passivita' in esame in capitale o in altro tipo di passivita' e le condizioni previste per tale conversione; d) l'esistenza di clausole di "step up" ed il loro contenuto; e) l'esistenza di clausole di "lock in" ed il loro contenuto; f) l'esistenza di clausole di sospensione del diritto alla remunerazione; g) l'esistenza ed il contenuto di eventuali "trigger events". Per tutti gli altri strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate occorre illustrare sinteticamente le principali condizioni contrattuali. Informazioni di natura quantitativa Figura nella presente voce l'ammontare del patrimonio di vigilanza e delle sue fondamentali componenti che corrispondono a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza, salvo differenze non rilevanti connesse con la diversita' tra la tempistica dell'iter di approvazione del bilancio e la data di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre. 2.2 - Adeguatezza patrimoniale Informazioni di natura qualitativa Occorre fornire una sintetica descrizione dell'approccio che la banca adotta per valutare l'adeguatezza del proprio patrimonio di vigilanza a sostegno delle attivita' correnti e prospettiche. Informazioni di natura quantitativa Figura nella presente voce l'ammontare delle attivita' di rischio e dei requisiti prudenziali che corrisponde a quanto indicato nelle segnalazioni di vigilanza, salvo differenze non rilevanti connesse con la diversita' tra la tempistica dell'iter di approvazione del bilancio e la data di trasmissione delle segnalazioni di vigilanza riferite al 31 dicembre. Sono anche indicati i rapporti fra il patrimonio di base e il patrimonio di vigilanza, da un lato, e le attivita' di rischio ponderate come di seguito definite, dall'altro. Nel caso di utilizzo sia di modelli interni sia della metodologia standard, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di mercato, in calce alla tabella occorre specificare i rispettivi portafogli interessati. Nella voce B.2.1 "rischi di mercato - metodologia standard - altri rischi" sono inclusi anche i requisiti patrimoniali per i rischi di regolamento e controparte. Le voci relative ai rischi di mercato sono indicate al lordo dei prestiti subordinati di 3° livello utilizzabili a copertura di tali rischi. Nelle voci C.1, C.2 e C.3 l'ammontare delle attivita' di rischio ponderate e' determinato come prodotto fra il totale dei requisiti prudenziali (voce B.4) e il reciproco del coefficiente minimo obbligatorio per i rischi di credito. Parte G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D'AZIENDA SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO 1.1 Operazioni di aggregazione Nella presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 66.a, 67.a.b.c, 68, 70. 1.2 Altre informazioni sulle operazioni di aggregazione 1.2.1 Variazioni annue dell'avviamento Nella presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 74, 76, 77. 1.2.2 Altre Nella presente voce vanno fornite le informazioni richieste dall'IFRS3, paragrafi 67, lettere a), d), e), f), g), h), i), 68, 69, 72, 73,77. SEZIONE 2 - OPERAZIONI REALIZZATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO L'impossibilita' di fornire le informazioni concernenti le operazioni di aggregazione realizzate dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del relativo bilancio, va motivata. 2.1 Operazioni di aggregazione Nella presente voce vanno fornite le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafo 71. Parte H - OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 1. Informazioni sui compensi degli amministratori e dei dirigenti Nella presente voce occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafo 16. 2. Informazioni sulle transazioni con parti correlate Nella presente voce occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafi 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nonche' eventuali altre informazioni sui rapporti con parti correlate richieste da altri IFRS. Parte I - ACCORDI DI PAGAMENTO BASATI SU PROPRI STRUMENTI PATRIMONIALI Nella presente sezione sono fornite informazioni sugli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali (IFRS 2) che nello stato patrimoniale del bilancio sono rilevati fra le "altre passivita'" o fra le "riserve" (voce 160 del passivo). Informazioni di natura qualitativa 1. Descrizione degli accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dall'IFRS 2, paragrafi 44, 45, lettere a) e b), e 46. Informazioni di natura quantitativa 2. Altre informazioni Nella presente voce occorre fornire le informazioni richieste dall'IFRS 2, paragrafi 45, lettere c), d), 50, 51 e 52. Paragrafo 7 - La relazione sulla gestione 7. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE Il bilancio dell'impresa e' corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa, sull'andamento economico della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato nonche' sui principali rischi e incertezze che l'impresa affronta. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dai principali aggregati dello stato patrimoniale, del conto economico, del prospetto delle variazioni del patrimonio netto e del rendiconto finanziario. Dalla relazione devono anche risultare: a) l'evoluzione prevedibile della gestione; b) le attivita' di ricerca e di sviluppo; c) il numero e il valore nominale sia delle azioni o quote proprie detenute in portafoglio sia delle azioni o quote dell'impresa controllante, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di societa' fiduciaria o per interposta persona; d) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonche' i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole; e) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite; f) gli indicatori fondamentali dell'operativita' dell'impresa nonche' informazioni attinenti all'ambiente e al personale; g) eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nella nota integrativa (parte E "Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura") sugli obiettivi e sulle politiche dell'impresa in materia di assunzione, gestione e copertura dei rischi finanziari (rischio di prezzo, rischio di credito, rischio di liquidita' e rischio di variazione dei flussi finanziari); h) i principali fattori e le condizioni che incidono sulla redditivita', inclusi i cambiamenti del contesto ambientale nel quale l'impresa opera, le iniziative intraprese a fronte dei cambiamenti e i relativi risultati nonche' le politiche d'investimento adottate dall'impresa per mantenere e migliorare i risultati economici, inclusa la politica di distribuzione degli utili. Ove opportuno occorre indicare i riferimenti agli importi riportati negli schemi del bilancio nonche' eventuali ulteriori precisazioni in merito ai medesimi. IL BILANCIO BANCARIO Capitolo 3 - Il bilancio consolidato IL BILANCIO BANCARIO Capitolo 3 - Il bilancio consolidato Paragrafo 1 - Disposizioni generali 1. DISPOSIZIONI GENERALI Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa. Il bilancio consolidato e' redatto in migliaia di euro(1). Alle imprese capogruppo il cui bilancio consolidato presenta un "totale dell'attivo" (inclusi le "garanzie" e gli "impegni" di cui alla Parte B, "Altre informazioni", tabella 1 della nota integrativa consolidata) pari o superiore a 10 mld. di euro e' consentito di redigere il medesimo bilancio in milioni di euro(2). IL BILANCIO BANCARIO Capitolo 3 - Il bilancio consolidato Paragrafo 2 - Lo stato patrimoniale consolidato 2. LO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale consolidato. 2.1 Attivo 100. Partecipazioni Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto. 110. Riserve tecniche a carico dei riassicuratori La presente voce si riferisce esclusivamente alle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento. Essa va compilata applicando i principi contabili internazionali e le disposizioni emanate dall'ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private) ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS". 2.2 Passivo 210. Patrimonio di pertinenza di terzi Nella presente voce figura la frazione, calcolata in base agli "equity ratios", del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di pertinenza dei soci di minoranza. Tale importo e' calcolato al netto delle eventuali azioni proprie riacquistate dalle imprese incluse nel consolidamento. Capitolo 3 - Il bilancio consolidato Paragrafo 3 - Il conto economico consolidato 3. IL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 150. Premi netti La presente voce si riferisce esclusivamente alle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento. Essa va compilata applicando i principi contabili internazionali e le disposizioni emanate dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS". 160. Saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa La presente voce si riferisce esclusivamente alle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento. Essa va compilata applicando i principi contabili internazionali e le disposizioni emanate dall'Isvap (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private), ai sensi dell'art. 9, comma 2, del "decreto IAS". 180. Spese amministrative Nella sottovoce b) "altre spese amministrative" figurano, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione riferiti ad imprese diverse da quelle di assicurazione incluse nel consolidamento, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio. 240. Utili (Perdite) delle partecipazioni Nella presente voce figura il saldo tra i proventi e gli oneri relativi alle partecipazioni in societa' associate o controllate congiuntamente valutate al patrimonio netto. I dividenti percepiti su tali partecipazioni non entrano nella determinazione della presente voce, ma figurano come variazione negativa della voce 100 "Partecipazioni" dell'attivo, da indicare nella tabella 10.3 della sezione 10 della nota integrativa dello stato patrimoniale. 330. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi Nella presente voce deve figurare la frazione, calcolata in base agli "equity ratios", del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote dei soci di minoranza. 340. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo Nella presente voce e' indicata la quota del risultato economico consolidato di pertinenza della capogruppo in base agli "equity ratios". Capitolo 3 - Il bilancio consolidato Paragrafo 4 - Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato 4. IL PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO Nelle colonne "dividendi e altre destinazioni" e "distribuzione straordinaria dividendi" si rilevano solo le distribuzioni a soggetti esterni al gruppo. Nella sottovoce "azioni proprie - delle controllate" vanno incluse le azioni (o quote) delle societa' controllate acquistate dalle medesime societa', per la quota imputabile al gruppo e ai terzi in base agli equity ratios. Capitolo 3 - Il bilancio consolidato Paragrafo 5 - n rendiconto finanziario consolidato 5. IL RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO A) Metodo diretto Nella voce "altri proventi/oneri assicurativi" figurano le somme e i sinistri pagati, al netto degli importi eventualmente recuperati dai riassicuratori e degli altri recuperi, nonche' gli altri proventi/oneri tecnici incassati/pagati. Nelle voci "vendita di societa' controllate e di rami d'azienda" e "acquisti di societa' controllate e di rami d'azienda" il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi di vendite o acquisti deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilita' liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi. B) Metodo indiretto Nella voce "altri proventi/oneri assicurativi" figurano le somme e i sinistri pagati, al netto degli importi eventualmente recuperati dai riassicuratori e degli altri recuperi, nonche' gli altri proventi/oneri tecnici incassati/pagati. Nelle voci "vendita di societa' controllate e di rami d'azienda" e "acquisti di societa' controllate e di rami d'azienda" il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi di acquisti o vendite deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilita' liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi. Capitolo 3 - Il bilancio consolidato Paragrafo 6 - La nota integrativa consolidata 6. LA NOTA INTEGRATIVA CONSOLIDATA 6.1 Premessa La nota integrativa e' redatta in migliaia di euro (3). Alle imprese capogruppo il cui bilancio consolidato presenta un "totale dell'attivo" (incluse le "garanzie e impegni" di cui alla parte B, "Altre informazioni", tabella 1) pari o superiore a 10 mld. di euro e' consentito di redigere la nota integrativa in milioni di euro (4). Parte A - POLITICHE CONTABILI A.1 - Parte generale Sezione 3 - Area e metodi di consolidamento In questa sezione vanno illustrati l'area e i metodi di consolidamento. Le variazioni relative alla configurazione del gruppo derivanti da operazioni di aggregazione di imprese o rami di azienda sono illustrate nella parte G "operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda" della nota integrativa. 1. Partecipazioni in societa' controllate in via esclusiva e in modo congiunto Nel presente elenco figurano le imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale (Punto A.1) e con quello proporzionale (punto A.2). Per ciascuna impresa occorre indicare: a) la denominazione e la sede; b) il "tipo di rapporto"; c) le quote percentuali di capitale possedute, direttamente o per il tramite di societa' fiduciarie o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate; d) se diversa da quella di cui alla precedente lettera c), la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria, distinguendo tra quelli effettivi e quelli potenziali. E' consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione e' fatta menzione nella presente voce. 2. Altre informazioni In questa voce sono fornite eventuali altre informazioni rilevanti sulla configurazione del gruppo. A.2 - Parte relativa ai principali aggregati di bilancio Per ciascuna voce dello stato patrimoniale e, in quanto compatibile, del conto economico occorre illustrare i seguenti punti: (a) criteri di iscrizione; (b) criteri di classificazione; (c) criteri di valutazione; (d) criteri di cancellazione; (e) criteri di rilevazione delle componenti reddituali. Parte B - INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Quando le tabelle previste nelle presenti istruzioni sono precedute dalle intestazioni "di pertinenza del gruppo bancario" e "di pertinenza delle imprese di assicurazione" occorre fornire due distinte tabelle, una riferita al gruppo bancario e una riferita all'insieme delle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento. In caso contrario, cioe' quando all'intestazione "di pertinenza delle imprese di assicurazione" non e' associata alcuna tabella, vanno fornite informazioni analoghe a quelle previste per il gruppo bancario, con un grado di dettaglio coerente con la rilevanza del fenomeno (sia in valore assoluto sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo). Impostazione analoga vale per le informazioni "di pertinenza di altre imprese" incluse nel consolidamento. ATTIVO Sezione 10 - Le partecipazioni Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 100. La presente sezione contiene informazioni sulle partecipazioni in societa' sottoposte a influenza notevole e in societa' sottoposte a controllo congiunto alle quali la capogruppo applica il criterio del patrimonio netto. 10.1 Partecipazioni in societa' controllate in modo congiunto (valutate al patrimonio netto) e in societa' sottoposte ad influenza notevole: informazioni sui rapporti partecipativi Per ciascuna partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, il tipo di rapporto (influenza notevole o controllo congiunto), l'impresa partecipante, la quota di partecipazione nonche' la disponibilita' di voti nell'assemblea ordinaria, distinguendo tra voti effettivi e voti potenziali. La disponibilita' dei voti va indicata solo se differente dalla quota di partecipazione. 10.2 Partecipazioni in societa' controllate in modo congiunto e in societa' sottoposte ad influenza notevole: informazioni contabili Il fair value delle partecipazioni in societa' sottoposte ad influenza notevole va indicato solo per le societa' quotate. Sezione 11 - Riserve tecniche a carico dei riassicuratori Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 110. Sezione 14 - Le attivita' fiscali e le passivita' fiscali 14.1 e 14.2 Attivita' per imposte anticipate e Passivita' per imposte differite: composizione Nella presente sottosezione occorre illustrare, distintamente per i diversi comparti del gruppo (gruppo bancario, imprese di assicurazione, altre imprese), la composizione della voce "attivita' per imposte anticipate" e della voce "passivita' per imposte differite", distinguendo i diversi tipi d'imposta (nazionali e relativi ai paesi di insediamento delle filiali e filiazioni estere incluse nel consolidamento). Sezione 16 - Altre attivita' Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell'attivo relativo alla voce 160. Occorre distinguere tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento. PASSIVO Sezione 2 - Debiti verso clientela 2.1 Debiti verso clientela: composizione merceologica Nella voce 7 "Altri debiti" confluiscono anche i debiti di funzionamento nonche' le polizze di capitalizzazione "unit linked" e "index linked" con rischio a carico dei clienti (quando hanno la natura di debiti) che non sono classificate come contratti assicurativi ai sensi dell'IFRS 4. La composizione delle attivita' nelle quali risultano investite le disponibilita' raccolte con l'emissione delle suddette polizze va indicata nelle "Altre informazioni" dello stato patrimoniale. Sezione 3 - Titoli in circolazione 3.1 Titoli in circolazione: composizione merceologica Nella voce "altri titoli" confluiscono le polizze "unit linked" e "index linked" con rischio a carico dei clienti (quando hanno la natura di titoli) che non sono classificate come contratti assicurativi ai sensi dell'IFRS 4. La composizione delle attivita' nelle quali risultano investite le disponibilita' raccolte con l'emissione delle suddette polizze va indicata nelle "Altre informazioni" dello stato patrimoniale. Sezione 10 - Altre passivita' Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 100 del passivo. Occorre distinguere tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento. Sezione 12 - Fondi per rischi ed oneri Le informazioni di cui alle voci 12.3 e 12.4 vanno fornite distinguendo tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento. Sezione 15 - Patrimonio del gruppo 15.1 Patrimonio del gruppo Nella sottovoce "azioni proprie - capogruppo" figurano, oltre alle azioni (o quote) proprie della capogruppo acquistate dalla medesima, anche quelle possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento. Nella sottovoce "azioni proprie - controllate" vanno incluse le azioni (o quote) delle societa' controllate acquistate dalle medesime societa', di pertinenza del gruppo in base agli equity ratios. Sezione 16 - Patrimonio di pertinenza di terzi Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto del passivo relativo alla voce 210 "Patrimonio di pertinenza di terzi". Ai fini della compilazione delle tavole riportate nella presente sezione si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite per la sezione "Patrimonio del gruppo". 16.1 Patrimonio di pertinenza di terzi: composizione La voce "capitale" e' al netto delle azioni (o quote) sottoscritte e non versate. Nella sottovoce "azioni proprie" figurano le azioni (o quote) delle imprese incluse nel consolidamento riacquistate dalle medesime imprese, per la quota imputabile ai terzi in base agli equity ratios. In calce alla tabella va fornita la composizione del capitale per tipologia di azioni (azioni ordinarie, privilegiate ecc.), indicando separatamente le azioni emesse, quelle eventualmente non ancora liberate nonche' quelle che costituiscono il "capitale", fornendo separatamente l'importo delle azioni emesse e quello delle azioni sottoscritte e non ancora liberate (o versate) alla data di riferimento del bilancio nonche' l'importo delle eventuali azioni proprie riacquistate dalle imprese incluse nel consolidamento. Parte C - INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO Quando le tabelle previste nelle presenti istruzioni sono precedute dalle intestazioni "di pertinenza del gruppo bancario" e "di pertinenza delle imprese di assicurazione" occorre fornire due distinte tabelle, una riferita al gruppo bancario e una riferita all'insieme delle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento. In caso contrario, cioe' quando all'intestazione "di pertinenza delle imprese di assicurazione" non e' associata alcuna tabella, vanno fornite informazioni analoghe a quelle previste per il gruppo bancario, con un grado di dettaglio coerente con la rilevanza del fenomeno (sia in valore assoluto sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo). Impostazione analoga vale per le informazioni "di pertinenza di altre imprese" incluse nel consolidamento. Sezione 9 - Premi netti Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 150. Sezione 10 - Saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 160. Sezione 11 - Le spese amministrative In calce alla voce 11.2 occorre fornire il numero medio dei dipendenti per categoria delle altre imprese incluse nel consolidamento, distinguendo tra imprese di assicurazione e altre imprese. Le voci 11.3 e 11.4 vanno rilevate distinguendo tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento. Sezione 12 - Accantonamenti netti ai fondi per rischi ed oneri La voce 12.1 va segnalata distinguendo tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento. Sezione 15 - Gli altri oneri e proventi di gestione Le voci 15.1 e 15.2 vanno segnalate distinguendo tra gruppo bancario, imprese di assicurazione e altre imprese incluse nel consolidamento. Sezione 16 - Utili (perdite) delle partecipazioni Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 240. Nella voce "proventi: rivalutazioni" figura la quota dell'utile di esercizio delle societa' partecipate. Nella voce "oneri: svalutazioni" figura la quota della perdita di esercizio delle societa' partecipate. Sezione 24 - Utile per azione La presente sezione va compilata da tutti i gruppi, sia quotati sia non quotati. Parte D - INFORMATIVA DI SETTORE La presente sezione va compilata da tutti i gruppi, sia quotati sia non quotati. Parte E - INFORMAZIONI SUI RISCHI E SULLE RELATIVE POLITICHE DI COPERTURA Nelle Sezioni da 1 a 4 le informazioni sono fornite facendo riferimento unicamente al gruppo bancario, salvo i casi espressamente indicati in cui occorre considerare l'insieme completo delle imprese incluse nel consolidamento. Nelle sezioni 5 e 6 sono fornite le informazioni riferite, rispettivamente, alle imprese di assicurazione e alle altre imprese incluse nel consolidamento. SEZIONE 1 - RISCHI DEL GRUPPO BANCARIO 1. RISCHIO DI CREDITO Informazioni di natura quantitativa A. Qualita' del credito A.1. Esposizioni deteriorate e in bonis: consistenze, rettifiche di valore, dinamica, distribuzione economica e territoriale A.1.1 Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori di bilancio) A.1.2. Distribuzione delle attivita' finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualita' creditizia (valori lordi e netti) A.1.3 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso banche: valori lordi e netti A.1.6 Esposizioni per cassa e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti Le informazioni relative alle "altre imprese", se rilevanti, vanno fornite distinguendo tra imprese di assicurazione ed altre imprese incluse nel consolidamento. C. Operazioni di cartolarizzazione e cessione delle attivita' C.1 Operazioni di cartolarizzazione Informazioni di natura quantitativa C.1.7. Attivita' di servicer - incassi dei crediti cartolarizzati e rimborsi dei titoli emessi dalla societa' veicolo La presente tavola va redatta dai gruppi bancari che svolgono attivita' di servicer in operazioni di cartolarizzazione (proprie o di terzi), indicando per ciascuna operazione l'intermediario che svolge tale attivita' e la societa' veicolo. C.1.8. Societa' veicolo appartenenti al gruppo bancario Nella presente voce occorre fornire distintamente per ciascuna societa' veicolo e per ogni operazione di cartolarizzazione una sintesi delle principali operazioni (tipologia delle attivita' oggetto di cartolarizzazione, "qualita'" delle stesse, "tranching" dei titoli emessi, ecc.) contenute nella nota integrativa (e nel relativo allegato) del bilancio delle societa' cessionarie e delle societa' emittenti i titoli previsti dalla legge 130/99. 2. RISCHI DI MERCATO 2.1 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio di negoziazione Informazioni di natura quantitativa 1. Portafoglio di negoziazione di vigilanza: distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie per cassa e derivati finanziari La presente tavola puo' non essere redatta se viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio di negoziazione del gruppo, la tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o su altre metodologie. In quest'ultimo caso, laddove la gestione del rischio di tasso di interesse non venga condotta su base consolidata, la tavola va riferita distintamente alle principali (almeno due) societa' bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo aventi il maggior peso in termini di portafoglio di negoziazione. La restante operativita' (che in ogni caso non puo' superare il 50% dell'intero portafoglio di negoziazione del gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'. 2.2 - Rischio di tasso di interesse - Portafoglio bancario Informazioni di natura quantitativa 1. Portafoglio bancario: distribuzione per durata residua (per data di riprezzamento) delle attivita' e delle passivita' finanziarie La presente tavola puo' non essere redatta se viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di tasso di interesse in base ai modelli interni o ad altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio bancario del gruppo, la presente tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio bancario non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o su altre metodologie. In quest'ultimo caso, laddove la gestione del rischio di tasso di interesse non venga condotta su base consolidata, la tavola va riferita distintamente alle principali (almeno due) societa' bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo aventi il maggior peso in termini di portafoglio bancario. La restante operativita' (che in ogni caso non puo' superare il 50% dell'intero portafoglio bancario del gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'. 2.3 - Rischio di prezzo - Portafoglio di negoziazione di vigilanza Informazioni di natura quantitativa 2. Portafoglio di negoziazione: distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del mercato di quotazione. La presente tavola puo' non essere redatta se viene fornita un'analisi di sensitivita' al rischio di prezzo basata sui modelli interni o ad altre metodologie. Qualora quest'ultima analisi non copra una quota significativa del portafoglio di negoziazione del gruppo, la presente tavola va prodotta con riferimento alla porzione del portafoglio di negoziazione non inclusa nell'analisi basata sui modelli interni o su altre metodologie. In quest'ultimo caso, laddove la gestione del rischio di prezzo non sia condotta su base consolidata, la tavola va riferita distintamente alle principali (almeno due) societa' bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo aventi il maggior peso in termini di portafoglio di negoziazione. La restante operativita' (che in ogni caso non puo' superare il 50% dell'intero portafoglio di negoziazione del gruppo) forma oggetto di rilevazione come un'unica entita'. SEZIONE 2 - RISCHI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE 2.1 Rischi assicurativi Informazioni di natura qualitativa Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'informativa richiesta dall'IFRS 4 paragrafi 38 e 39 lettere a), b). Informazioni di natura quantitativa Forma oggetto di rilevazione nella presente voce l'informativa richiesta dall'IFRS 4 paragrafi 38 e 39 lettere c), d), e). 2.2 Rischi finanziari Informazioni di natura qualitativa In questa parte vanno fornite informazioni analoghe a quelle relative al gruppo bancario con un grado di dettaglio coerente con la rilevanza del fenomeno (sia in valore assoluto sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo). Informazioni di natura quantitativa In questa parte vanno fornite informazioni analoghe a quelle relative al gruppo bancario con un grado di dettaglio coerente con la rilevanza del fenomeno (sia in valore assoluto sia in rapporto all'operativita' dell'intero gruppo). Parte F - INFORMAZIONI SUL PATRIMONIO SEZIONE 1 - IL PATRIMONIO CONSOLIDATO A. Informazioni di natura qualitativa Nella presente voce occorre illustrare gli obiettivi perseguiti nonche' le politiche e i processi adottati nella gestione del patrimonio. Tale informativa deve perlomeno includere: a) la nozione di patrimonio utilizzata dal gruppo o dalle sue componenti; b) le modalita' con cui il gruppo persegue i propri obiettivi di gestione del patrimonio; c) per le societa' sottoposte a requisiti patrimoniali esterni minimi obbligatori, la natura di detti requisiti e come del loro rispetto si tenga conto nelle procedure interne di gestione del patrimonio. B. Informazioni di natura quantitativa SEZIONE 2 - IL PATRIMONIO E I COEFFICIENTI DI VIGILANZA BANCARI 2.1 Ambito di applicazione della normativa Nella presente voce occorre indicare: - le differenze tra ambito di applicazione della normativa sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali ed ambito di applicazione della normativa di bilancio; - l'esistenza di eventuali restrizioni o impedimenti al trasferimento di componenti di patrimonio fra societa' del gruppo. Parte G - OPERAZIONI DI AGGREGAZIONE RIGUARDANTI IMPRESE O RAMI D'AZIENDA SEZIONE 1 - OPERAZIONI REALIZZATE DURANTE L'ESERCIZIO 1.1 Operazioni di aggregazione I valori della colonna "totale ricavi del gruppo" sono determinati ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel corrente esercizio siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio. I valori della colonna "utile/perdita netto del gruppo" sono determinati ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel corrente esercizio siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio. Se le informazioni precedenti non sono determinabili occorre fornire le motivazioni. 1.2 Altre informazioni sulle operazioni di aggregazione 1.2.1 Variazioni annue dell'avviamento Figurano nella presente voce le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 74, 75, 76, 77. 1.2.2 Altre Formano oggetto di rilevazione nella presente voce le informazioni di cui all'IFRS 3, paragrafi 67 lettere a), d), e), f), g), h), i), 68, 69, 72, 73, 77. SEZIONE 2 - OPERAZIONI REALIZZATE DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO Qualora non sia possibile fornire le informazioni concernenti le operazioni di aggregazione realizzate dopo la chiusura dell'esercizio, ma prima dell'approvazione del relativo bilancio, occorre illustrarne le motivazioni. 2.1 Operazioni di aggregazione Il valori della colonna "totale ricavi del gruppo" sono determinati ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel corrente esercizio siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio. I valori della colonna "utile/perdita netto del gruppo" sono determinati ipotizzando che le operazioni di aggregazione realizzate nel corrente esercizio siano state effettuate tutte all'inizio del medesimo esercizio. Se le informazioni precedenti non sono determinabili occorre fornire le motivazioni. Paragrafo 7- La relazione sulla gestione consolidata 7. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA Nella relazione consolidata sulla gestione: a) la disposizione contenuta nella lettera c) del paragrafo 7 del capitolo 2 si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento; b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere d) e e) del paragrafo suddetto; c) e' incluso un prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato d'esercizio dell'impresa capogruppo e il patrimonio netto e il risultato d'esercizio consolidati. -------------------- (1) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato patrimoniale, tra gli "altri proventi/oneri di gestione" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. (2) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 curo ed elevando al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica delle differenze derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato patrimoniale, tra gli "altri proventi/oneri di gestione" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. (3) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500 euro ed elevando al migliaio superiore le frazioni maggiori di 500 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica della differenza derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato patrimoniale, tra gli "altri oneri/proventi di gestione" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. (4) A tal fine occorre procedere agli opportuni arrotondamenti delle voci, delle sottovoci e dei "di cui", trascurando le frazioni degli importi pari o inferiori a 500.000 euro ed elevando al milione superiore le frazioni maggiori di 500.000 euro. L'importo arrotondato delle voci va ottenuto per somma degli importi arrotondati delle sottovoci. La somma algebrica della differenza derivanti dagli arrotondamenti operati sulle voci deve essere ricondotta tra le "altre attivita/passivita'" per lo stato patrimoniale, tra gli "altri oneri/proventi di gestione" per il conto economico. Gli arrotondamenti dei dati contenuti nella nota integrativa vanno effettuati in modo da assicurare coerenza con gli importi figuranti negli schemi di stato patrimoniale e di conto economico. Capitolo 4 - I documenti contabili delle succursali di banche di altri Paesi Capitolo 4. - I DOCUMENTI CONTABILI DELLE SUCCURSALI DI BANCHE DI ALTRI PAESI Capitolo 4 - I documenti contabili delle succursali di banche di altri Paesi Paragrafo 1 - Banche comunitarie 1. BANCHE COMUNITARIE Le succursali italiane di banche costituite in altri Paesi della Comunita' Europea pubblicano in Italia copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I bilanci suddetti sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. Paragrafo 2 - Banche extracomunitarie 2. BANCHE EXTRACOMUNITARIE Alle succursali italiane di banche costituite in paesi extracomunitari che abbiano stipulato accordi di reciprocita' basati sulla verifica della condizione di conformita' o di equivalenza dei bilanci delle banche medesime con la normativa contabile stabilita dalla direttiva n. 86/635/CE o dai principi contabili internazionali adottati in ambito europeo si applicano le disposizioni contenute nel precedente paragrafo 1. Le succursali italiane di banche costituite in Paesi extracomunitari che non si trovano nelle condizioni di cui al periodo precedente sono tenute a pubblicare in Italia: a) il bilancio d'esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalita' previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede; i bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo; b) informazioni supplementari riguardanti l'attivita' delle succursali stesse e consistenti in uno stato patrimoniale, in un conto economico, nel prospetto delle variazioni del patrimonio netto e nel rendiconto finanziario redatti secondo gli schemi e i criteri indicati nella presente circolare. Paragrafo 3 - Modalita' di pubblicazione dei documenti 3. MODALITA' DI PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari indicati nei precedenti paragrafi 1 e 2 sono tradotti in lingua italiana. La conformita' della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata, con apposita dichiarazione scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la succursale in Italia. Se la banca e' presente in Italia con due o piu' succursali, i bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari sono pubblicati da almeno una di tali succursali; le altre succursali italiane danno comunicazione dell'ufficio del registro presso il quale viene effettuato il deposito dei suddetti documenti. Le informazioni supplementari si riferiscono al complesso delle succursali italiane. Secondo quanto disposto dall'art. 41, comma 3, del "decreto 87/92" si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicita' del bilancio e delle relazioni. ----> Vedere allegato da pag. 149 a pag. 251 <---- ----> Vedere allegato da pag. 252 a pag. 360 <---- ----> Vedere allegato da pag. 361 a pag. 460 <---- ----> Vedere allegato da pag. 461 a pag. 511 <----