Art. 3. 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente ordinanza hanno validita' di diciotto mesi. 2. Gli adempimenti di cui all'art. 2 della presente ordinanza sono eseguiti con la massima urgenza consentita dai tempi tecnici di progettazione e realizzazione dei lavori, mediante l'affidamento degli stessi con le procedure ristrette e/o negoziate previste dalla legge n. 109 dell'11 febbraio 1994, stante l'incompatibilita' dei termini delle procedure di affidamento aperte e/o meccaniche, ovvero, allorquando la tempistica dei lavori lo richieda, mediante l'affidamento degli stessi in deroga alle predette procedure ristrette e/o negoziate, previa comunque indagine di mercato. 3. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 novembre 2005 Il Ministro: Storace Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2005 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 49