Art. 13. 1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2006, i poteri commissariali conferiti al Presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005. 2. Per l'espletamento delle attivita' necessarie al definitivo superamento del contesto di criticita' nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il Presidente della provincia di Rieti - Commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita. A tal fine il Commissario delegato e' autorizzato a stipulare contratti di consulenza con esperti nel limite di un'unita', nonche' a reperire personale dipendente della regione e degli enti locali in posizione di comando o distacco, nel limite massimo di quattro unita', cui potranno essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia. 3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili destinate alle spese di funzionamento della struttura commissariale di cui al 1° e 2° piano stralcio degli interventi approvato rispettivamente con delibere del sub-Commissario pro-tempore rispettivamente n. 14 del 1° marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni e n. 5 del 26 gennaio 2002 e successive modifiche ed integrazioni. 4. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e' soppresso.