Art. 13.
  1. Sono prorogati, fino al 31 dicembre 2006, i poteri commissariali
conferiti  al  Presidente della provincia di Rieti ai sensi dell'art.
3,  comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3452 del 1° agosto 2005.
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  necessarie al definitivo
superamento del contesto di criticita' nel territorio della provincia
di  Rieti  conseguente  agli  eventi sismici iniziati il 26 settembre
1997,  e  di  cui  all'ordinanza  di protezione civile n. 3404/2005 e
successive  modifiche  ed integrazioni, il Presidente della provincia
di  Rieti  - Commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo
istituita.  A  tal  fine  il  Commissario  delegato  e' autorizzato a
stipulare   contratti   di  consulenza  con  esperti  nel  limite  di
un'unita',  nonche'  a  reperire personale dipendente della regione e
degli  enti  locali  in  posizione  di comando o distacco, nel limite
massimo  di  quattro  unita',  cui  potranno  essere  corrisposti gli
emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.
  3. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 il Commissario
delegato  provvede  a  valere  sulle  risorse finanziarie disponibili
destinate  alle  spese di funzionamento della struttura commissariale
di  cui  al  1°  e  2°  piano  stralcio  degli  interventi  approvato
rispettivamente   con   delibere   del   sub-Commissario  pro-tempore
rispettivamente  n.  14  del  1° marzo 1999 e successive modifiche ed
integrazioni  e  n.  5  del 26 gennaio 2002 e successive modifiche ed
integrazioni.
  4.  Il  comma  2 dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n.
3404/2005 e' soppresso.