Art. 14.
  1. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, puo'
provvedere   a   soddisfare   le   eventuali  esigenze  residuali  di
assistenza,  anche  economica,  in  favore  delle  famiglie che hanno
usufruito  del  contributo  ex  art.  1  dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3258  del  20 dicembre  2002, che alla data di cessazione
dello  stato  d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma
sistemazione.  Il contributo economico dovra' essere commisurato alle
reali  condizioni  di  indigenza dei nuclei familiari accertate dalle
amministrazioni  comunali  con  modalita' definite dalla regione e in
misura  comunque  non superiore a quello percepito; ai relativi oneri
si  provvede  a  valere sulle economie realizzatesi nell'ambito delle
risorse  finanziarie  assegnate  alla  medesima  regione Lombardia ai
sensi dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.