Art. 14. 1. La regione Lombardia, nell'ambito delle proprie competenze, puo' provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica, in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovra' essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni comunali con modalita' definite dalla regione e in misura comunque non superiore a quello percepito; ai relativi oneri si provvede a valere sulle economie realizzatesi nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate alla medesima regione Lombardia ai sensi dell'ordinanza di protezione civile sopra citata.