Art. 17.
  1.  L'art.  8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 e' soppresso.
  2.   Al   consulente   giuridico   di  cui  all'art.  8,  comma  1,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del
16 luglio  2005,  e'  corrisposto  il  compenso  stabilito  ai  sensi
dell'art. 6, comma 3, della medesima ordinanza di protezione civile.