Art. 17. 1. L'art. 8, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005 e' soppresso. 2. Al consulente giuridico di cui all'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, e' corrisposto il compenso stabilito ai sensi dell'art. 6, comma 3, della medesima ordinanza di protezione civile.