Art. 19.
  1.  Considerata  la  necessita'  di  disporre  con assoluta urgenza
l'attuazione  degli  interventi finalizzati ad avviare l'attivita' di
ricostruzione  presso  il  sito  individuato,  e  tenuto  conto della
necessita'  di  rimuovere le condizioni di grave disagio in cui versa
attualmente la popolazione della frazione di Cavallerizzo interessata
dal  grave  evento  calamitoso, il soggetto attuatore - Direttore del
S.I.I.T.  - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna nominato
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2  dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  n.  3472  del 21 ottobre 2005, procede alle
aggiudicazioni   dei  lavori  anche  sulla  base  del  solo  progetto
definitivo  o  preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento
di  appalti integrati. E' in facolta' del soggetto attuatore disporre
per  la  corresponsione  di  premi  di  incentivazione per accelerare
l'esecuzione dei lavori.
  2.   Per   il   compimento   delle   attivita'   finalizzate   alla
delocalizzazione    ed   alla   ricostruzione   della   frazione   di
Cavallerizzo,  il  Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile, e
autorizzato   a   derogare,   nel   rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della
direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9,
10,  14,  16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32,
33,   34,  37-bis,  ter,  quater,  quinquies,  sexies,  nonche'  alle
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554  per le parti strettamente collegate, nel
rispetto  della  previsione  di  cui  all'art.  7,  lettera  c) della
direttiva comunitaria n. 93/37.
  3.  Per  garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al
Soggetto  attuatore  nello svolgimento delle attivita' finalizzate al
superamento   dell'emergenza,  e'  istituita  apposita  struttura  di
missione  composta  da  cinque  unita',  di  cui  due appartenenti al
S.I.I.T.   -   settore   infrastrutture  Calabria  e  Sicilia  e  tre
appartenenti  al  SIIT  -  settore  infrastrutture  Lazio,  Abruzzo e
Sardegna,  nonche'  da  estranei  alla  pubblica  amministrazione nel
numero  massimo  di  tre  unita'  da  assumersi con contratto a tempo
determinato,  ed  individuate  con  scelta  di  carattere fiduciario,
tenuto  conto  della  professionalita'  richiesta  e  delle pregresse
esperienze lavorative.
  4.  Il  personale di cui al comma 3 del presente articolo, a fronte
dell'eccezionale  impegno richiesto ed in relazione alle attivita' da
porre  in  essere ai sensi della presente ordinanza, e' autorizzato a
svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 70
ore  mensili  pro-capite,  oltre  i  limiti  fissati  dalla normativa
vigente.