Art. 19. 1. Considerata la necessita' di disporre con assoluta urgenza l'attuazione degli interventi finalizzati ad avviare l'attivita' di ricostruzione presso il sito individuato, e tenuto conto della necessita' di rimuovere le condizioni di grave disagio in cui versa attualmente la popolazione della frazione di Cavallerizzo interessata dal grave evento calamitoso, il soggetto attuatore - Direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna nominato ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3472 del 21 ottobre 2005, procede alle aggiudicazioni dei lavori anche sulla base del solo progetto definitivo o preliminare, eventualmente provvedendo al conferimento di appalti integrati. E' in facolta' del soggetto attuatore disporre per la corresponsione di premi di incentivazione per accelerare l'esecuzione dei lavori. 2. Per il compimento delle attivita' finalizzate alla delocalizzazione ed alla ricostruzione della frazione di Cavallerizzo, il Soggetto attuatore, ove ritenuto indispensabile, e autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 2, 4, 6, 7; 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-bis, ter, quater, quinquies, sexies, nonche' alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate, nel rispetto della previsione di cui all'art. 7, lettera c) della direttiva comunitaria n. 93/37. 3. Per garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al Soggetto attuatore nello svolgimento delle attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza, e' istituita apposita struttura di missione composta da cinque unita', di cui due appartenenti al S.I.I.T. - settore infrastrutture Calabria e Sicilia e tre appartenenti al SIIT - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, nonche' da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di tre unita' da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze lavorative. 4. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.