Art. 3. 1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3410 del 4 marzo 2005 e' soppresso il periodo «a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge 28 dicembre 2004, n. 311». 2. In relazione all'attuale consistenza dell'impegno richiesto al consulente giuridico, di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004, e' soppresso il periodo «collocato in posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico,». 3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, cessa alla data di adozione della presente ordinanza. 4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, le parole «di Bari» sono soppresse. 5. Il Commissario delegato - Prefetto Tommaso Blonda, per l'espletamento dei compiti assegnatigli ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005, e' autorizzato ad avvalersi di un Comitato tecnico di supporto con funzioni consultive all'uopo costituito, composto da sei unita' di personale individuate dal medesimo Commissario delegato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.