Art. 3.
  1. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3410  del  4 marzo 2005 e' soppresso il periodo «a
valere  sulle  risorse  stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge
28 dicembre 2004, n. 311».
  2.  In  relazione all'attuale consistenza dell'impegno richiesto al
consulente  giuridico, di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3350 del 16 aprile 2004, e'
soppresso  il  periodo  «collocato in posizione di fuori ruolo per la
durata dell'incarico,».
  3.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui all'art. 11, comma 2,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del
7 marzo 2003, cessa alla data di adozione della presente ordinanza.
  4. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n. 3475 del 18 novembre 2005, le parole «di Bari» sono
soppresse.
  5.   Il   Commissario  delegato  -  Prefetto  Tommaso  Blonda,  per
l'espletamento  dei  compiti assegnatigli ai sensi dell'ordinanza del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005,
e'  autorizzato  ad  avvalersi di un Comitato tecnico di supporto con
funzioni  consultive  all'uopo  costituito, composto da sei unita' di
personale   individuate  dal  medesimo  Commissario  delegato,  senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica.