Art. 4.
  1.  In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso
impegno  del personale del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud
est  asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n.
3389/2004,  l'indennita'  operativa  prevista  dall'art.  1, comma 4,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del
29 dicembre 2004, e' elevata del 20%.