Art. 4. 1. In relazione alle peculiari condizioni di particolare e gravoso impegno del personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nei territori del sud est asiatico colpiti dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza n. 3389/2004, l'indennita' operativa prevista dall'art. 1, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, e' elevata del 20%.