Art. 8. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470, e' aggiunto il seguente comma: «3. Il Dipartimento della protezione civile e', altresi', autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle Autorita' locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata, nonche' a rimborsare le spese sostenute, d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del servizio nazionale della protezione civile, individuate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in questione». 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, n. 3470. 3. Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri inviato nella Repubblica del Pakistan colpito dagli eventi calamitosi di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3470/2005, e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennita' operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 4. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attivita' necessarie a fronteggiare gli eventi di cui al presente articolo il Dipartimento della protezione civile puo' avvalersi di due unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata del contesto emergenziale. 5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato ad avvalersi di una unita' di personale appartenente all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperto nelle attivita' emergenziali di protezione civile, e di cui in premessa, in posizione di comando. Il predetto personale continua a beneficiare del trattamento economico previsto dal contratto collettivo di lavoro di appartenenza. 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile, del quale e' stata accertata la relativa disponibilita'.