Art. 8.
  1.  All'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  in  data  14 ottobre 2005, n. 3470, e' aggiunto il seguente
comma:  «3.  Il  Dipartimento  della  protezione civile e', altresi',
autorizzato  a  consentire  l'utilizzazione  da parte delle Autorita'
locali  dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il
pieno  e  completo  ritorno  alle  normali  condizioni  di vita della
popolazione  interessata,  nonche'  a  rimborsare le spese sostenute,
d'intesa  con  il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del
servizio  nazionale  della  protezione  civile,  individuate ai sensi
dell'art.  6  della legge n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative
poste  in  essere,  anche  localmente,  per  fronteggiare il contesto
calamitoso in questione».
  2.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da
donazioni   ed   atti  di  liberalita'  da  destinare  all'attuazione
dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14
ottobre 2005, n. 3470.
  3.  Al personale non dirigenziale del Dipartimento della protezione
civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri inviato nella
Repubblica  del  Pakistan  colpito  dagli  eventi  calamitosi  di cui
all'ordinanza  di protezione civile n. 3470/2005, e' riconosciuta per
tutto  il  periodo  di  impiego  in  loco,  una  speciale  indennita'
operativa  onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di
missione,  forfetariamente  parametrata  su base mensile a 250 ore di
straordinario  festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo
impiego.
  4.  Per  il  soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti
dalle  attivita'  necessarie  a  fronteggiare  gli  eventi  di cui al
presente  articolo  il  Dipartimento  della  protezione  civile  puo'
avvalersi  di due unita' di personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa, per la durata del contesto emergenziale.
  5.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri e' autorizzato ad avvalersi di una unita' di
personale     appartenente     all'Amministrazione     dello    Stato
particolarmente  esperto  nelle  attivita' emergenziali di protezione
civile,  e  di  cui in premessa, in posizione di comando. Il predetto
personale  continua  a beneficiare del trattamento economico previsto
dal contratto collettivo di lavoro di appartenenza.
  6.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede  a  carico  del  Fondo della protezione civile, del quale e'
stata accertata la relativa disponibilita'.