Art. 2.
                     Esecuzione delle operazioni

  1. Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono svolte
tramite asta o negoziazione bilaterale.
  2.  Le  operazioni  tramite asta sono eseguite dalla Banca d'Italia
senza oneri o commissioni a carico del Ministero.
  3.  Il  Dipartimento del Tesoro, tenuto conto del saldo del conto e
delle   condizioni   di   mercato,  puo'  effettuare  direttamente  o
autorizzare  la  Banca ad effettuare operazioni mediante negoziazione
bilaterale.
  4. Nel caso di operazioni di impiego di cui all'art. 1 del presente
decreto,  il tasso di remunerazione, al netto di eventuali oneri, non
puo'  essere  inferiore  a  quello  previsto dall'art. 5, comma 5 del
citato testo unico.