Art. 2. Esecuzione delle operazioni 1. Le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto sono svolte tramite asta o negoziazione bilaterale. 2. Le operazioni tramite asta sono eseguite dalla Banca d'Italia senza oneri o commissioni a carico del Ministero. 3. Il Dipartimento del Tesoro, tenuto conto del saldo del conto e delle condizioni di mercato, puo' effettuare direttamente o autorizzare la Banca ad effettuare operazioni mediante negoziazione bilaterale. 4. Nel caso di operazioni di impiego di cui all'art. 1 del presente decreto, il tasso di remunerazione, al netto di eventuali oneri, non puo' essere inferiore a quello previsto dall'art. 5, comma 5 del citato testo unico.