Art. 4. Scambi di informazioni 1. Il Ministero condivide con la Banca informazioni previsionali sulle variazioni del conto con riferimento alle operazioni di copertura e di formazione del fabbisogno. 2. La Banca condivide col Ministero il dato a consuntivo del saldo giornaliero e le previsioni relative al conto, elaborate anche in base alle informazioni di cui al comma 1. 3. Il Ministero comunica alla Banca i dati necessari al regolamento delle operazioni bilaterali effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3. 4. Qualora le operazioni di cui al presente decreto consistano in negoziazioni sui mercati regolamentati all'ingrosso dei titoli di Stato, il Ministero vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca i tempi e le modalita' degli interventi, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.