Art. 4.
                       Scambi di informazioni

  1.  Il  Ministero  condivide con la Banca informazioni previsionali
sulle  variazioni  del  conto  con  riferimento  alle  operazioni  di
copertura e di formazione del fabbisogno.
  2.  La Banca condivide col Ministero il dato a consuntivo del saldo
giornaliero  e  le  previsioni  relative al conto, elaborate anche in
base alle informazioni di cui al comma 1.
  3. Il Ministero comunica alla Banca i dati necessari al regolamento
delle operazioni bilaterali effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 3.
  4.  Qualora  le operazioni di cui al presente decreto consistano in
negoziazioni  sui  mercati  regolamentati  all'ingrosso dei titoli di
Stato,  il  Ministero  vi  partecipa comunicando preventivamente alla
Banca i tempi e le modalita' degli interventi, ai sensi dell'art. 66,
comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.