Art. 5.
                         Controparti ammesse

  1.  Possono  partecipare  alle operazioni disciplinate dal presente
decreto  gli  Specialisti  in  titoli  di Stato di cui all'art. 3 del
decreto  ministeriale  del  13 maggio  1999,  n.  219,  e  successive
modifiche  ed integrazioni, nonche' altre controparti individuate dal
Dipartimento  del  Tesoro  avendo riguardo, in particolare, alla loro
attivita'  sul  mercato  monetario,  alle  potenzialita'  d'offerta e
all'efficienza del tavolo operativo.
  2.  Per  la  partecipazione alle aste la Banca puo' richiedere agli
intermediari  la stipula e il rispetto di apposite convenzioni aventi
contenuto tecnico.
  3.  L'elenco  delle controparti di cui al comma 1 e' pubblico ed e'
tenuto dal Ministero, che lo comunica alla Banca.