Art. 5. Controparti ammesse 1. Possono partecipare alle operazioni disciplinate dal presente decreto gli Specialisti in titoli di Stato di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 13 maggio 1999, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' altre controparti individuate dal Dipartimento del Tesoro avendo riguardo, in particolare, alla loro attivita' sul mercato monetario, alle potenzialita' d'offerta e all'efficienza del tavolo operativo. 2. Per la partecipazione alle aste la Banca puo' richiedere agli intermediari la stipula e il rispetto di apposite convenzioni aventi contenuto tecnico. 3. L'elenco delle controparti di cui al comma 1 e' pubblico ed e' tenuto dal Ministero, che lo comunica alla Banca.