Art. 7. Rendicontazione e accertamento 1. La Banca rende mensilmente la rendicontazione del conto aperto presso la Tesoreria centrale di cui all'art. 6, comma 1, al Dipartimento del Tesoro nonche' all'Ispettorato generale della pubblica amministrazione presso il Ministero. 2. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di cui all'art. 1 del presente decreto sono accertati mensilmente con appositi decreti. 3. Il Dipartimento del Tesoro da' regolare comunicazione al Ministro e al direttore generale del Tesoro dei decreti di cui al presente articolo; tale comunicazione potra' avvenire anche utilizzando mezzi informatici.