Art. 7.
                   Rendicontazione e accertamento

  1.  La  Banca rende mensilmente la rendicontazione del conto aperto
presso  la  Tesoreria  centrale  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  al
Dipartimento   del  Tesoro  nonche'  all'Ispettorato  generale  della
pubblica amministrazione presso il Ministero.
  2. I termini e le condizioni di ciascuna operazione di cui all'art.
1  del  presente  decreto  sono  accertati  mensilmente  con appositi
decreti.
  3.  Il  Dipartimento  del  Tesoro  da'  regolare  comunicazione  al
Ministro  e  al  direttore  generale del Tesoro dei decreti di cui al
presente   articolo;   tale   comunicazione   potra'  avvenire  anche
utilizzando mezzi informatici.