Art. 8. Attuazione e pubblicazione 1. Il Dipartimento del Tesoro adotta provvedimenti attuativi del presente decreto. 2. I rapporti tra il Ministero e la Banca di cui al presente decreto sono disciplinati da specifiche convenzioni, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104. 3. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 dicembre 2005 Il Ministro: Tremonti