Art. 8.
                     Attuazione e pubblicazione

  1.  Il  Dipartimento  del Tesoro adotta provvedimenti attuativi del
presente decreto.
  2.  I  rapporti  tra  il  Ministero  e  la Banca di cui al presente
decreto  sono  disciplinati da specifiche convenzioni, secondo quanto
disposto dall'art. 2, comma 1, della legge 28 marzo 1991, n. 104.
  3.  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso all'organo di controllo
secondo  la  normativa  vigente  e  sara'  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 dicembre 2005
                                                Il Ministro: Tremonti