Art. 2.
  1.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato ad avvalersi, per le
attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza,
di  uno  o  piu'  soggetti  attuatori, cui affidare specifici settori
d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal
commissario medesimo.
  2.  Per  garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al
commissario  delegato  nello  svolgimento delle attivita' di cui alla
presente  ordinanza,  e'  istituita  apposita  struttura  di missione
composta  da  sei  unita'  in  servizio  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture  e dei trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna,
nonche'  da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo
di  sei  unita'  da  assumersi  con contratto a tempo determinato, ed
individuate  con  scelta  di carattere fiduciario, tenuto conto della
professionalita'  richiesta  e delle pregresse esperienze lavorative;
detta   struttura   puo'  essere  altresi'  integrata,  ove  ritenuto
necessario   dal   commissario  delegato  e  d'intesa  con  gli  enti
interessati,  da personale del comune di Roma, dell'Universita' degli
studi  di  Roma  «Tor  Vergata»  e  del  Comitato  olimpico nazionale
italiano posto in posizione di comando o di distacco.
  3.  Il  personale  di  cui  al  comma  2, a fronte dell'eccezionale
impegno  richiesto  ed in relazione alle attivita' da porre in essere
ai   sensi  della  presente  ordinanza,  e'  autorizzato  a  svolgere
prestazioni  di  lavoro  straordinario,  fino  a un massimo di 30 ore
mensili pro capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.
  4. Presso il Dipartimento della protezione civile e' istituita, con
provvedimento  del  capo  del  Dipartimento, un'apposita struttura di
missione   di   non   oltre  dieci  unita'  che,  anche  operando  in
collegamento  con  quella di cui al precedente comma 2, garantisce il
necessario  supporto  tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed
amministrativo  al  capo  del Dipartimento nella occorrente azione di
raccordo  e  di  coordinamento  rispetto  a tutti i soggetti pubblici
coinvolti.  Il  predetto personale, a fronte dell'eccezionale impegno
richiesto  ed in relazione alle attivita' da porre in essere ai sensi
della  presente  ordinanza,  e' autorizzato a svolgere prestazioni di
lavoro straordinario, fino a un massimo di 30 ore mensili pro capite,
oltre i limiti fissati dalla normativa vigente.
  5. Il Dipartimento della protezione civile, per le finalita' di cui
alla  presente  ordinanza,  e'  autorizzato ad avvalersi di personale
militare  e  civile  appartenente  a  pubbliche  amministrazioni, nel
numero  massimo di 5 unita' che vengono poste in posizione di comando
o  di distacco previo assenso degli interessati, anche in deroga alla
vigente  normativa  in  materia  di mobilita'. L'assegnazione di tale
personale   avviene  nel  rispetto  dei  termini  perentori  previsti
dall'art.  17,  comma  14,  della  legge  15 maggio  1997, n. 127; il
Dipartimento  e',  altresi',  autorizzato  ad  avvalersi di personale
dipendente  da  societa'  a  totale  o  prevalente capitale pubblico,
ovvero  da  societa'  che  svolgono  istituzionalmente la gestione di
servizi  pubblici,  previo  consenso  delle  medesime  societa',  per
collaborazioni   a  tempo  pieno  e  con  rimborso  degli  emolumenti
corrisposti  al  predetto personale, nonche' degli oneri contributivi
ed assicurativi.