Art. 2. 1. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della presente ordinanza, di uno o piu' soggetti attuatori, cui affidare specifici settori d'intervento, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo. 2. Per garantire il necessario supporto tecnico amministrativo al commissario delegato nello svolgimento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, e' istituita apposita struttura di missione composta da sei unita' in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, nonche' da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di sei unita' da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze lavorative; detta struttura puo' essere altresi' integrata, ove ritenuto necessario dal commissario delegato e d'intesa con gli enti interessati, da personale del comune di Roma, dell'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» e del Comitato olimpico nazionale italiano posto in posizione di comando o di distacco. 3. Il personale di cui al comma 2, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 30 ore mensili pro capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente. 4. Presso il Dipartimento della protezione civile e' istituita, con provvedimento del capo del Dipartimento, un'apposita struttura di missione di non oltre dieci unita' che, anche operando in collegamento con quella di cui al precedente comma 2, garantisce il necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo al capo del Dipartimento nella occorrente azione di raccordo e di coordinamento rispetto a tutti i soggetti pubblici coinvolti. Il predetto personale, a fronte dell'eccezionale impegno richiesto ed in relazione alle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, e' autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, fino a un massimo di 30 ore mensili pro capite, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente. 5. Il Dipartimento della protezione civile, per le finalita' di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi di personale militare e civile appartenente a pubbliche amministrazioni, nel numero massimo di 5 unita' che vengono poste in posizione di comando o di distacco previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilita'. L'assegnazione di tale personale avviene nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127; il Dipartimento e', altresi', autorizzato ad avvalersi di personale dipendente da societa' a totale o prevalente capitale pubblico, ovvero da societa' che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, previo consenso delle medesime societa', per collaborazioni a tempo pieno e con rimborso degli emolumenti corrisposti al predetto personale, nonche' degli oneri contributivi ed assicurativi.