Art. 3.
  1.  Al  fine  di assicurare un'efficace azione di programmazione ed
una  costante  attivita' di impulso e di verifica del complesso delle
iniziative  realizzative  ed  organizzative,  altresi' assicurando la
compiuta  armonizzazione  dei  singoli  interventi  di competenza dei
soggetti  pubblici  coinvolti, e' istituita, con apposito decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  una  commissione generale
d'indirizzo  composta  da  cinque  membri, di cui uno individuato dal
Presidente  del Consiglio dei Ministri con funzioni di coordinatore e
gli  altri quattro designati rispettivamente dalla regione Lazio, dal
comune  di Roma, dall'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» e
dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  -  Federazione italiana
nuoto.
  2.  Ai  membri  della  commissione  di  cui  al precedente comma e'
corrisposta  un'indennita'  mensile onnicomprensiva, ad eccezione del
solo  trattamento di missione, di entita' pari al 30% del trattamento
economico in godimento.