Art. 3. 1. Al fine di assicurare un'efficace azione di programmazione ed una costante attivita' di impulso e di verifica del complesso delle iniziative realizzative ed organizzative, altresi' assicurando la compiuta armonizzazione dei singoli interventi di competenza dei soggetti pubblici coinvolti, e' istituita, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione generale d'indirizzo composta da cinque membri, di cui uno individuato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzioni di coordinatore e gli altri quattro designati rispettivamente dalla regione Lazio, dal comune di Roma, dall'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» e dal Comitato olimpico nazionale italiano - Federazione italiana nuoto. 2. Ai membri della commissione di cui al precedente comma e' corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' pari al 30% del trattamento economico in godimento.