Art. 4. 1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la realizzazione delle opere e degli interventi sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della meta'. 2. Per l'affidamento della realizzazione delle opere e degli interventi, per il conseguimento delle occorrenti forniture e servizi e per ogni acquisizione ritenuta necessaria, nonche' per il miglioramento dei servizi funzionali all'evento, e' autorizzato il ricorso alle deroghe di cui all'art. 5, tenuto conto anche della somma urgenza derivante dalla celebrazione del grande evento.