Art. 4.
  1. In relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, ove per la
realizzazione  delle  opere  e  degli  interventi  sia  richiesta  la
valutazione  di  impatto  ambientale, quest'ultima e' acquisita sulla
base  della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti della
meta'.
  2.  Per  l'affidamento  della  realizzazione  delle  opere  e degli
interventi, per il conseguimento delle occorrenti forniture e servizi
e   per   ogni  acquisizione  ritenuta  necessaria,  nonche'  per  il
miglioramento  dei  servizi  funzionali all'evento, e' autorizzato il
ricorso  alle  deroghe  di  cui  all'art. 5, tenuto conto anche della
somma urgenza derivante dalla celebrazione del grande evento.