Art. 6.
  1.  L'Istituto  nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni
sul  lavoro  e'  autorizzato, anche in deroga all'art. 40 della legge
30 marzo  1981,  n.  119, e successive modificazioni ed integrazioni,
all'art.  1  del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e finanze n.
0101724  del  4 agosto  2005  ed all'art. 1, comma 57, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, ad erogare, sulla base di apposita convenzione
con  l'Universita'  degli  studi  di  Roma  «Tor Vergata», le risorse
finanziarie  occorrenti  nel limite di 60 milioni di euro a titolo di
mutuo  oneroso;  le  parti  possono  convenire, laddove sopravvengano
situazioni   impreviste   e  di  comprovata  straordinarieta',  altri
finanziamenti aggiuntivi alle condizioni gia' previste.
  2.  Il  comune  di  Roma  si  fa carico degli oneri derivanti dalla
realizzazione  degli  interventi  di  cui  alla  presente ordinanza a
valere  sulle  risorse  di  cui  alla legge 15 dicembre 1990, n. 396,
recante  «Interventi  per Roma Capitale della Repubblica», nel limite
di 60 milioni di euro.
  3.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  ai  commi 1 e 2 del presente
articolo  da impiegarsi per gli oneri derivanti dall'attuazione della
presente  ordinanza,  nel  limite  di  115.000.000,00  di  euro  sono
trasferite  su un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita,
intestata  al  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma «Tor
Vergata»  con  le  modalita'  previste  dall'art.  10 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  4.  Le  residue  risorse  finanziarie pari a euro 5.000.000,00 sono
trasferite  su un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita,
intestata al commissario delegato con le modalita' previste dall'art.
10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, da destinare agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2
e  3  dell'art.  2,  nonche'  per  il  completamento  degli ulteriori
interventi di competenza del commissario delegato.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2
e dell'art. 3 si provvede a carico del Fondo della protezione civile.