Art. 6. 1. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e' autorizzato, anche in deroga all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e finanze n. 0101724 del 4 agosto 2005 ed all'art. 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad erogare, sulla base di apposita convenzione con l'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata», le risorse finanziarie occorrenti nel limite di 60 milioni di euro a titolo di mutuo oneroso; le parti possono convenire, laddove sopravvengano situazioni impreviste e di comprovata straordinarieta', altri finanziamenti aggiuntivi alle condizioni gia' previste. 2. Il comune di Roma si fa carico degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza a valere sulle risorse di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, recante «Interventi per Roma Capitale della Repubblica», nel limite di 60 milioni di euro. 3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da impiegarsi per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, nel limite di 115.000.000,00 di euro sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al rettore dell'Universita' degli studi di Roma «Tor Vergata» con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 4. Le residue risorse finanziarie pari a euro 5.000.000,00 sono trasferite su un'apposita contabilita' speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, da destinare agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 2, nonche' per il completamento degli ulteriori interventi di competenza del commissario delegato. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 dell'art. 2 e dell'art. 3 si provvede a carico del Fondo della protezione civile.